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Con ordinanza cautelare n. 251 del 13.10.2017 il Tar Marche ha accolto l’istanza di sospensiva, formulata dal Comune unitamente all’istanza di annullamento, del decreto con il quale a luglio l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche aveva dichiarato la decadenza del Comune di Ascoli Piceno della sede farmaceutica ubicata presso il centro commerciale L’Oasi già assegnata con decreto dirigenziale n. 19 dell’11.12.2012.

La decisione

In sostanza il Tar ha affermato che il provvedimento di decadenza non è supportato da un’adeguata istruttoria e motivazione in ordine all’inosservanza da parte del Comune del termine perentorio indicato nel decreto di assegnazione n. 19 del 2012.
Secondo il GA la decisione assunta dalla Regione non appare conforme alla statuizione n. 394 del 2017 con la quale il TAR Marche aveva accolto il ricorso dei farmacisti  nei soli limiti dell’accertamento dell’obbligo dell’ARS di riscontrare con un atto espresso la diffida dei ricorrenti, precisando che l’accertamento dell’ARS circa l’osservanza del termine perentorio indicato nel decreto di assegnazione n. 19 del 2012 da parte del Comune di Ascoli Piceno presuppone un’adeguata istruttoria con riguardo alle specifiche circostanze di fatto che possono incidere sulla decisione finale.
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