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Sospensione mutui terremoto: ci sono delle novità importanti per il 2018.

Infatti, per gli abitanti dei comuni inseriti nel cratere del terremoto che ha colpito il Centro Italia tra agosto 2016 e ottobre 2017 il pagamento delle rate dei mutui per la prima casa è stato sospeso fino al 31 dicembre 2018, mentre per gli immobili inagibili o distrutti è stato rinviato al 31 dicembre 2020.

Ciò è stato stabilito attraverso un emendamento governativo al decreto fiscale.

Pertanto, i beneficiari dei mutui privati hanno due opzioni:
• Sospendere l’intera rata;
• Sospendere la sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi.

Le banche d’altro canto sono tenute ad informare i clienti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui fino al 31 dicembre 2018, così da pattuire costi e tempi per gli esborsi posticipati.

Entro il 30 giugno 2018, inoltre, il Commissario straordinario del governo e l’ABI – Associazione Bancaria Italiana – troveranno un nuovo accordo sui piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti così da comunicare a ogni debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute e la ridefinizione delle rate con relative date di scadenza. In primis si vuole evitare che le rate sospese – comprensive degli interessi di questi due anni – vengano addebitate solo sul primo anno.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, sulla sospensione dei mutui per il terremoto ha inoltre ricordato:

“Le imprese potranno rateizzare a partire dal 1 gennaio 2020 le imposte sospese nel 2016 e nel 2017, accedendo ad un mutuo interamente gratuito da contrarre subito, le cui garanzie sono a carico dello Stato. Anche per il 2018 tali imposte andranno pagate, detratta l’esenzione in de minimis (200.000 euro circa) e si sborseranno solo per il differenziale”.

Per rendere ancora più chiaro il concetto ed evitare che le informazioni possano essere manipolate o fraintese, Paola De Micheli a novembre 2017 si è apprestata a fare un esempio chiaro e concreto:

“Prendiamo in esame un’immaginaria impresa Mario Rossi con sede a Norcia, rientrante nelle condizioni della zona franca urbana, che nel 2017 deve versare 70.000,00 euro tra imposte erariali, regionali, comunali e contributi dei lavoratori.

Dal momento che la soglia del de minimis è di 200.000,00 euro, l’impresa non dovrà versare nulla per il 2017 e quindi potrà anche non richiedere il mutuo.

Se, però, il totale delle imposte dell’impresa invece di 70.000,00 fosse di 210.000,00 euro, ci sarebbe la possibilità per l’impresa di accedere a un mutuo di 10.000,00 euro, il quale verrebbe corrisposto a partire dal 1 gennaio 2020, senza interessi e con garanzie dello Stato. Ciò vale a dire che non si vanno a toccare gli impegni bancari delle Imprese.

Qualora nel 2018 la medesima impresa dovesse rimanere sotto il de minimis, continuerebbe a non pagare nulla. Semmai lo superasse, dovrebbe riconoscere agli enti coinvolti – Stato, Regione, Comuni, INPS e INAIL – il differenziale oltre i 200.000,00 euro”.

Il Commissario straordinario ha inoltre precisato che fanno parte della zona franca urbana tutte le imprese che hanno subito danni al fatturato. Tuttavia, anche per le imprese del cratere sismico, è previsto l’accesso al suddetto mutuo.

Per ottenere maggiori informazioni su sospensione mutui terremoto per il 2018, si consiglia di visitare il sito del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 o di rivolgersi ai seguenti contatti:

Telefono: +39 06 6779 5118
Email: commissario.demicheli@governo.it oppure comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

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