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Dichiarazione Iva 2018: è stato da poco ratificato dall’Agenzia delle Entrate il modello definitivo, il quale presenta alcune novità rispetto al passato. Ecco quali sono le date di scadenza indicate, i vari cambiamenti introdotti a inizio anno, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione e quelli, invece, esonerati.

Scadenze della dichiarazione Iva 2018

Con il provvedimento del 15 gennaio a.c. la dichiarazione Iva 2018 deve essere presentata dai soggetti obbligati in un arco di tempo compreso fra il 1 febbraio e il 30 aprile 2018.

Le dichiarazioni che vengono inoltrate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopracitati sono considerate valide, ma sono soggette a delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle consegnate con un ritardo superiore a 90 giorni sono, invece, considerate omesse, ma vengono comunque prese in considerazione per la riscossione dell’imposta dovuta.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva 2018

Sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva 2018 tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, quindi attività artistiche o professionali e alcuni soggetti con casi particolari, quali:

  1. Fallimento nel corso del periodo d’imposta 2017;
  2. Cessazione dell’attività;
  3. Senza residenza nel Paese.

I soggetti esonerati

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva 2018:

  1. I contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato solo operazioni esenti;
  2. I contribuenti che ricorrono al regime forfetario per le persone fisiche con attività d’impresa, arti e professioni;
  3. I contribuenti che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità;
  4. Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimento e le varie attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
  5. Le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  6. I soggetti passivi d’imposta qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  7. I soggetti i cui proventi sono conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse a scopi istituzionali (vedere la voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  8. I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea e non identificati in ambito comunitario per l’assolvimento degli adempimenti su servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Novità per la dichiarazione Iva 2018

Tra le novità inserite nel modello per la dichiarazione Iva 2018 vanno annoverate:

1. Quadro VH
– Da quest’anno deve essere compilato solo se il soggetto intende trasmettere, integrare o rettificare i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. Eventualmente bisogna indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
– Sono stati introdotti i righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
– È stato inserita, a margine di ciascun rigo, la colonna 3 denominata Subfornitori;
– È stato eliminato il rigo VH14 del modello precedente;
– È stata inserita, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 denominata Liquidazione anticipata da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste – mensili e trimestrali – che decidono di bilanciare la risultante delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
– È stata cancellata la colonna 3 denominata Ravvedimento.

2. Quadro VX
– Sono stati introdotti i righi VX7 e VX8 per la segnalazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante.

3. Rigo VE38
– Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter. Qui bisogna indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter.

4. Rigo VJ18
– Il rigo VJ18 è stato rinominato Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter per la descrizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (c.d. Split Payment).

Si ricorda, infine, che la dichiarazione Iva 2018 deve essere presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni sulle modalità di trasmissione cliccare su Modelli e istruzioni.

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