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ROMA – Respinta dalla Cassazione la richiesta della moglie stanca dei rapporti atipici pretesi dal marito. Le ragioni della donna non state ritenute idonee ad annullare il matrimonio davanti al giudice civile. La Cassazione ha così respinto il ricorso di una donna stanca del ‘menage’ prediletto dal coniuge. In questi casi  si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore – o lo si può denunciare per lesioni – ma non si possono annullare le nozze nelle quali i rapporti si consumano in modo sessualmente atipico. Dunque la Cassazione ha sostanzialmente condiviso la decisione  della Corte di Appello di Ascoli Piceno che aveva negato l’annullamento di questo matrimonio. Tuttavia, informa l’Alta corte, la moglie che ripudia i rapporti sessuali atipici se non può ottenere la cancellazione delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione “per la insostenibilità del vincolo coniugale” con addebito al marito. E quest’ultimo – rileva la sentenza – può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, “di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner”.