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Il Comune di Ascoli Piceno ha deciso lo stop della vendita e del consumo dopo le 18 di bevande alcoliche durante i weekend da sabato 27 Febbraio a lunedì 29 marzo 2021. Ecco il testo del nuovo provvedimento.

Comune di Ascoli Piceno, la nuova ordinanza 

Il Sindaco di Ascoli Piceno ha emanato una nuova  ordinanza che vieta, a decorrere da Sabato 27 Febbraio 2021 fino alle ore 6:00 di Lunedì 29 Marzo 2021, a qualsiasi attività (commerciale, artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, ivi compresi negozi automatici aperti 24h) la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 18:00 del Sabato alle ore 6:00 della Domenica successiva e dalle ore 18:00 della Domenica alle ore 6:00 del Lunedì successivo.

Resta salva la possibilità di consegna a domicilio. È altresì vietato il consumo su suolo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 18:00 del Sabato alle ore 6:00 della Domenica successiva e dalle ore 18:00 della Domenica alle ore 6:00 del Lunedì successivo.

“La situazione che stiamo vivendo ci pone dinanzi alla necessità di contemperare la tutela della salute pubblica con l’attività economica degli esercizi commerciali – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti, “Purtroppo abbiamo constatato che, specialmente nel fine settimana, a seguito di assunzione di bevande alcoliche, gruppi di persone non rispettano le disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria in corso, con assembramenti e comportamenti che rischiano di vanificare i tanti sforzi fatti dall’inizio della pandemia. Per questo motivo abbiamo deciso di emettere tale ordinanza. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto delle regole e di tutte le misure di sicurezza: l’emergenza non è ancora terminata, non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio ora”.

Le violazioni saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni. 
 
 
 

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