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Sport invernali, promulgato in Gazzetta Ufficiale il nuovo testo inerente la sicurezza in montagna e nella pratica sportiva su neve.

Il testo, pubblicato il 19 marzo, rappresenta l’entrata in vigore del decreto legislativo n° 40 del 28 febbraio scorso, riguardante le misure di sicurezza da adottare nello svolgimento di discipline sportive invernali.

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Sport invernali, in cosa consiste la nuova legge

Prima della promulgazione, il Club Alpino Italiano ha proposto delle modifiche alla legge, recepite per la maggior parte, tese a puntualizzare e a rendere meno generico il dettato legislativo. Più nello specifico, ad essere analizzata e riscritta è stata la disposizione su sci fuori pista, sci alpinismo ed attività escursionistiche, che prevede attualmente l’obbligo, per i “soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”.

Ad essere eliminato, su proposta del Cai, è stato il generico riferimento all’ ambiente innevato, specificando che la disposizione vale in caso di “rischio valanghe” e non vale, ad esempio, per un semplice escursionista che si appresti a compiere una ciaspolata o una camminata su neve in un territorio privo di pericoli oggettivi.

Tuttavia, fatto sta che, da qualche giorno a questa parte, la maggior parte degli appassionati di sport di montagna invernali è tenuta ad avere con sé dispositivi di autosoccorso quali artva, pala, sonda, non solo per sicurezza personale ma per legge.

La sanzione amministrativa, in caso di mancata ottemperanza alla disposizione, oscilla dai 100 ai 150 euro e può essere comminata direttamente in loco.

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