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Bonus carburante, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che arriveranno fino a 200 euro di bonus benzina per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Bonus carburante, in arrivo 200 euro per i lavoratori dipendenti

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina. Una iniziativa introdotta per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti (Dl n. 21/2022). I bonus, potranno essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore. Non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. La circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati. Rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti. Sono invece escluse dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche. E’ essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. I buoni possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Le regole

I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, Gpl e metano. La circolare emanata specifica che dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici. Il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir.

L’iniziativa va conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit. I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” Il tutto nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato, dall’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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