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Autovelox e sanzioni a carico degli automobilisti. La Corte di Cassazione ha confermato la validità delle multe realizzate attraverso attrezzature a noleggio. I Comuni sono autorizzati a emettere sanzioni per rilevamenti di velocità attraverso apparecchiature noleggiate da privati.

Autovelox, la Cassazione valida le sanzioni da noleggio

Una sentenza della Cassazione autorizza le sanzioni emesse dalla Polizia Locale con attrezzature di privati. Nello specifico spiega che “non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati”.  Le multe per eccesso di velocità dovranno essere quindi pagate nel caso che le apparecchiature certificanti, vengano noleggiate dai Comuni da soggetti privati. Nessun annullamento delle sanzioni. Con la sentenza depositata dalla Seconda sezione civile, i supremi giudici hanno respinto il ricorso di una guidatrice. Quest’ultima aveva fatto ricorso contro la multa accertata dal servizio di polizia urbana del Comune di Arborea. Nel caso l’infrazione fu rilevata nel giugno del 2008 dall’autovelox Traffiphot omologato nel 2004. Nel reclamo alla Suprema Corte, la donna si basava sul fatto che i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell’organo di polizia stradale. Questo perchè la società privata era cointeressata ai proventi delle sanzioni.

La Cassazione ha confermato che la remuneratività del servizio al privato non è rilevante. Le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale come prevede l’art. 208 del Codice della Strada. Il problema poteva insorgerer solo sulla validità della costituzione del rapporto tra l’ente locale ed il privato. Il tutto però non ha incidenza sull’accertamento eseguito tramite gli apparecchi a noleggio.

Segnalazione preventiva

Lart. 142 C.d.S., c. 6-bis, specifica che gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili. Sia per le postazioni fisse che per quelle mobili. Il requisito della preventiva segnalazione della postazione e quello della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi. Devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite autovelox.

 

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