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Il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo, attraverso complesse indagini che hanno coinvolto anche altri Reparti del Corpo sul territorio nazionale, ha smascherato una frode all’IVA realizzata tramite un meccanismo fraudolento che consentiva ad un noto concessionario del fermano di commercializzare autovetture usate, provenienti dall’estero, a prezzi particolarmente concorrenziali. E in evasione dell’imposta.

Frode all’IVA: i fatti

I finanzieri, delegati e coordinati dalla Procura fermana, nell’esaminare minuziosamente la documentazione relativa alla vendita e all’immatricolazione di autovetture usate, hanno rilevato come la concessionaria acquistasse autovetture già immatricolate in altri Paesi dell’Unione Europea (soprattutto in Germania) attraverso l’interposizione fittizia di altri soggetti economici italiani.

Il meccanismo fraudolento utilizzato era strumentale all’immissione in commercio di autovetture ad un prezzo inferiore a quello di mercato, in alterazione delle regole di corretta e leale concorrenza. Ovviamente a danno degli operatori economici regolari che perdono, in tal modo, competitività.

Dagli elementi raccolti, tale meccanismo si sostanzierebbe nell’interposizione, nella filiera commerciale, di un soggetto “fittizio”, in gergo “cartiera”. Soggetto costituito appositamente per l’emissione di fatture false e per l’accollo del debito IVA.

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L’imposta evasa accertata è di oltre 120.000 euro

Il meccanismo fraudolento

Nello specifico, i passaggi della frode possono riassumersi nelle seguenti fasi:

1) la società “cartiera” (soggetto “fittizio”) acquista solo formalmente l’autovettura dal fornitore comunitario, interponendosi tra il cedente e il reale acquirente italiano. Rivendendo sottocosto al reale acquirente italiano, non dichiarando o comunque non versando l’IVA all’Erario.

2) La società beneficiaria della frode (la concessionaria italiana), acquistando con IVA, può usufruire della detrazione dell’imposta per l’acquisto effettuato. Può dunque rivendere la medesima autovettura al soggetto privato (fattura con addebito di IVA) ad un prezzo al di sotto di quello di mercato.

3) All’atto di immatricolare l’autovettura, viene presentata alla Motorizzazione Civile una “falsa” dichiarazione sostitutiva a firma dell’acquirente finale (soggetto privato). Con la dichiarazione l’acquirente attesta di aver acquistato l’automezzo direttamente dal fornitore comunitario, presentando nel contempo una fattura di acquisto creata ad hoc, apparentemente emessa dal cedente comunitario nei confronti del soggetto privato con addebito IVA. Con tale operazione simulata, veniva certificato falsamente il versamento dell’IVA nel Paese dell’Unione Europea di provenienza dell’autovettura, presupposto necessario per immatricolare l’autoveicolo in Italia.

Oltre ai primi due passaggi, tipici delle cd. “frodi carosello”, la particolarità riscontrata nel corso delle indagini è costituita dal meccanismo fraudolento posto in essere per l’immatricolazione delle autovetture in Italia mediante l’utilizzo di false attestazioni presentate a nome del cliente finale. Permettendo così l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione, dalle indagini svolte, appare essere stata predisposta ad hoc dal concessionario fermano.

Frode all’IVA: le denunce

Al termine delle attività investigative sono stati denunciati 7 soggetti tra amministratori della società fermana e persone, domiciliate anche in altre regioni d’Italia, titolari delle società interposte. L’imposta evasa accertata è di oltre 120.000 euro, per la quale è stata avanzata proposta di sequestro, anche per equivalente. I reati tributari contestati sono quelli di annotazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Le condotte illecite sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Fermo. Inoltre, la Guardia di Finanza effettuerà ulteriori approfondimenti sulla posizione degli acquirenti finali delle autovetture, nonché sui risvolti di carattere tributario del sistema di frode posto in essere.

Sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

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