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Da domenica 15 novembre e per i prossimi giorni, almeno fino al 4 Dicembre, le Marche passeranno dalla zona gialla a quella arancione: questo l’ultimo provvedimento deciso dal Ministro della Salute Roberto Speranza in base ai dati di questi giorni e al monitoraggio della cabina di regia riguardo ai contagi e ad altri 21 parametri.

Ecco tutte le regole da rispettare.

Spostamenti

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.

Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune, da dichiarare tramite autocertificazione (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune, oppure assistere un parente non autosufficiente o andare a trovare i figli in caso di genitori divorziati).

Sono consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Spesa e acquisto di altri generi

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti: laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Lavoro

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando o tornando dal lavoro, anche tramite autodichiarazione, o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Seconde case

L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc. e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Quarantena e isolamento

E’ previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Attività commerciali e ristorazione

In zona arancione, le attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono consentiti gli assembramenti e il consumo in prossimità dei locali.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse, quindi è consentita, senza limiti di orario, la ristorazione all’interno della struttura in cui si alloggi. Qualora manchi tali servizio all’interno dell’albergo il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna.

E’ disposta, poi, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Sono invece chiusi musei e mostre, palestre, cinema, teatri.

Eventi e cerimonie

È fortemente consigliato svolgere riunioni e assemblee a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono vietate le fiere e le manifestazioni locali a carattere commerciale (ad esempio i mercatini di Natale).

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

Attività motoria e sportiva

E’ possibile praticare attività sportiva, pesca sportiva o attività venatoria ma solo nell’ambito del proprio comune dalle 5 alle 22. Vale lo stesso per le passeggiate con il proprio animale da compagnia.

Trasporti pubblici e privati

Si può usare l’automobile con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

E’ fissata la riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Scuole e Università

E’ prevista la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Rimane la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie

Nelle università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. Sono, in ogni caso, i singoli atenei ad individuar le ulteriori attività didattiche o curriculari, che potranno svolgersi in presenza. Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività relative al primo anno dei corsi di studi, le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale.

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