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Nel perimetro della sicurezza sul lavoro, spesso si confondono figure, competenze e responsabilità. Due ruoli in particolare generano fraintendimenti: il preposto e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il primo è una figura interna alla catena operativa dell’azienda, il secondo un professionista – interno o esterno – con competenze tecniche di gestione del sistema prevenzionistico.

Il preposto RSPP: non un titolo, ma una funzione

Il D.Lgs. 81/08, aggiornato dalla Legge 215/2021, ha ridefinito con forza il ruolo del preposto. Non è un semplice incarico simbolico: è una funzione di vigilanza attiva sul rispetto delle norme di sicurezza durante le attività lavorative. Il preposto deve intervenire, segnalare, fermare un’attività se necessario, pretendere l’uso dei DPI, verificare che le direttive siano eseguite, affiancare e “sorvegliare sul campo”.

È la figura più vicina al lavoro reale, quella che osserva e agisce quando si presenta un rischio imminente. Se manca, o se non esercita la sua funzione, l’azienda è scoperta nell’anello di vigilanza più delicato.

RSPP: progettare, non sorvegliare

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è il vigilante della sicurezza quotidiana. Il suo compito è progettare il sistema di prevenzione: valutare i rischi, redigere il DVR, programmare la formazione, proporre misure tecniche e organizzative, aggiornare le procedure, monitorare l’evoluzione normativa.

Può essere un dipendente formato oppure un consulente esterno, ma non sostituisce il datore di lavoro nelle responsabilità penali. È un ruolo di competenza, non di delega assoluta.

Dove nascono i cortocircuiti

Molti contesti aziendali hanno per anni affidato all’RSPP compiti di vigilanza operativa, snaturandone la funzione, mentre la riforma ha invece rafforzato proprio il preposto come presidio esecutivo della sicurezza quotidiana. Il legislatore spinge verso una catena chiara: il datore di lavoro decide e garantisce, il RSPP progetta e struttura, il preposto vigila nell’operatività.

Con la riforma 2021 la formazione del preposto non è più opzionale: deve essere specifica, aggiornata almeno ogni due anni, verificabile, certificata. Non si tratta di un adempimento formale, ma di una condizione necessaria per la tenuta del sistema prevenzionistico in caso di ispezione o, peggio, incidente. 

 

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