Articolo
Testo articolo principale

Il governo italiano offre delle agevolazioni fiscali, comunemente note come “Ecobonus”, per chi vuole sostituire la propria caldaia. Infatti, per le spese sostenute durante tutto l’arco del 2018 (ed estese alle spese sostenute fino al 2021), è possibile usufruire della detrazione fiscale IRPEF pari al 65 per cento solo nei casi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una più ecologica caldaia a condensazione di classe A o superiore, con contemporanea installazione dei sistemi di termoregolazione.

Mentre, chi decide di sostituire i propri impianti di riscaldamento con una caldaia di classe A senza l’ulteriore installazione di un sistema di termoregolazione (e, quindi, senza valvole), allora potrà usufruire di una detrazione fiscale pari al 50%. Per chi, al contrario, decide di installare una caldaia di classe inferiore alla A (dunque, una caldaia di classe B, C, o inferiore) non sono previste detrazioni.

A questo punto, è bene spiegare in cosa consistono queste agevolazioni: come già detto, con il termine ecobonus si intende l’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione fiscale pari al 65% dall’IRPEF (acronimo che sta per: Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (altro acronimo che sta per: Imposta sul reddito delle società), che viene concessa per l’apporto di interventi che migliorano e aumentano l’efficienza energetica in edifici già esistenti.

Ciò di cui si tratta, quindi, è di una detrazione dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) in misura pari al 65%, entro un limite massimo di spesa che è differente in base e a seconda del tipo di intervento di riqualificazione energetica che viene eseguito. Inoltre, per poter usufruire dell’Ecobonus, è necessario ottenere la certificazione di un tecnico abilitato. Quest’ultimo deve dimostrare che siano stati rispettati tutti i requisiti per ottenere una detrazione fiscale, e ciò avviene mediante la presentazione di una modulistica ben specifica (che include una scheda compilata con tutti gli interventi attuati) che viene trasmessa all’ENEA, ovvero all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Una domanda che può sorgere spontanea relativamente a questo argomento è: in quanti anni si detrae? La detrazione fiscale viene spalmata nell’arco di dieci anni, quindi l’importo totale deve essere diviso in dieci rate di eguale importo, che andranno poi scaricate in questi dieci anni mediante la dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, la scelta di usufruire della detrazione fiscale IRPEF del 65% è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica in cui si sostituisce la precedente caldaia con una nuova a condensazione di classe A o evoluto e dotata di sistema di termoregolazione evoluto. (per una spesa di massimo 96.000 euro).

Inoltre, la detrazione fiscale dell’IRPEF aumenta fino al 70% (e questo è previsto fino al 31/12/2021) per i condomini che attuano interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano almeno il 25% dell’involucro edilizio. Sale, invece, al 75% nel caso in cui l’intervento sia destinato a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva delle parti comuni condominiali.

La detrazione fiscale dell’IRPEF del 50% è, d’altro canto, prevista nel caso in cui si vuole sostituire la precedente caldaia con una a condensazione sempre di classe A (ma senza termovalvole), con una caldaia a biomassa o con una pompa di calore. In questo caso, sempre con un massimo di spesa di 96.000 euro, è prevista un’agevolazione fiscale dall’IRPEF pari al 50%. L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: in tal modo, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa di cui si è già fruito non ha superato il limite complessivo previsto. L’utente, dunque, per usufruire dell’incentivo statale per la sostituzione delle proprie caldaie deve e può pagare con bonifico bancario o postale, in modo che risultino chiare queste voci:

  • Causale del versamento;
  • Codice fiscale del soggetto che paga;
  • Codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Invece, nel momento in cui un soggetto ha bisogno di usufruire delle detrazioni fiscali del 65% (sempre in base all’Ecobonus confermato per il triennio 2017-2019), si deve distinguere se tale soggetto sia o meno titolare di reddito d’impresa. In particolare, è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono, invece, esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questo caso, la prova delle spese è costituita da un altro tipo di documentazione che risulti idonea.

Tra le novità di quest’ultimo anno, e che sembra varranno anche nel 2019, vi è la possibilità di cedere l’Ecobonus a fornitori o banche: ovvero, tutti i contribuenti (sia singoli che condomini) potranno trasferire il credito per la ristrutturazione energetica ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. In alternativa è anche possibile la cessione del credito a banche o intermediari finanziari con la facoltà di cederlo ulteriormente. 

TAG: , , ,