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Sanità Marche ed emergenza Coronavirus, la Regione ha dato il via libera a un provvedimento che interessa molti cittadini marchigiani.  Si tratta della proroga al 31 luglio 2020 dei Certificati di esenzione per reddito dal pagamento del ticket sanitario che avrebbero come scadenza naturale il 31 marzo.

Una scadenza che avrebbe comportato la presenza fisica di persone agli sportelli per rinnovare le autocertificazioni e per rilasciare nuove autocertificazioni.

“Se in questo momento la priorità è l’emergenza coronavirus e il contenimento del contagio – ha sottolineato il presidente Luca Ceriscioli – agiamo su binari paralleli senza perdere di vista le ordinarie  esigenze quotidiane dei cittadini, cercando di evitare il più possibile i disagi derivanti da scadenze difficilmente rispettabili e soprattutto la concentrazione di persone in spazi limitati”.

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Sanità Marche, le esenzioni del ticket 

Dal 1° aprile, infatti, saranno attive le esenzioni dei soggetti presenti nel nuovo elenco degli esenti per reddito trasmesso dal Sistema Tessera Sanitaria (MEF) e  al fine di evitare assembramenti negli uffici per il rinnovo è stato necessario adottare misure specifiche per limitare al massimo gli spostamenti delle persone. 

A tale proposito, per i Certificati di esenzione rilasciati a seguito di autocertificazione con scadenza prevista per il 31.03.2020, si è ritenuto opportuno di prorogarne la validità fino al 31.07.2020, data coincidente con la fine dello stato di emergenza stabilito con il DPCM del 31.01.2020, e fatta salva la responsabilità degli assistiti di avvalersene fintanto che rimangono invariate le condizioni di reddito e status autocertificate dagli stessi. Le autocertificazioni rilasciate da persone con età maggiore o uguale a 65 anni hanno validità illimitata.

Come fare l’autocertificazione per esenzione del ticket 

Per le nuove autocertificazioni degli assistiti che non risultano inseriti nell’elenco degli esenti, valido dal 1° aprile 2020 e che non hanno presentato autocertificazioni nel corso dell’anno 2019, ma che ritengono di avere titolo all’esenzione per reddito, è stato concordato con  la Direzione Generale ASUR di istituire delle caselle di posta elettronica dedicate per consentire di trasmettere l’autocertificazione via mail.

Gli assistiti che rilasciano l’autocertificazione, devono fare riferimento ai redditi relativi all’anno precedente. Tutte le autocertificazioni rilasciate agli Uffici preposti delle Aree Vaste dell’ASUR sono sottoposte a verifica direttamente da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) che, periodicamente, comunica all’ASUR le somme da recuperare qualora le verifiche abbiano avuto un esito negativo.

Ecco gli indirizzi di posta elettronica ai quali trasmettere l’autocertificazione:

Per l’autocertificazione deve essere utilizzato il modello scaricabile dal sito dell’ASUR http://www.asur.marche.it ASUR nella sezione “Eventi e News”, dove sono pubblicate tutte le modifiche alla normale attività di front-office determinate dall’emergenza COVID-19.

In alternativa è possibile fare l’Autocertificazioni on line disponibile nel Portale Sistema Tessera Sanitaria www.sistemats.it , con accesso tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tramite Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).  

L’assistito titolare del Certificato di esenzione, a seguito del rilascio di autocertificazione, ha la responsabilità, anche penale, dell’uso improprio di tale esenzione qualora, a causa della modifica delle condizioni reddituali o di stato civile, si sia determinata la perdita del diritto.

In questo caso l’assistito non dovrà più richiedere al medico prescrittore l’indicazione dell’esenzione nella ricetta e dovrà comunicare tempestivamente, al competente Ufficio dell’Area Vasta di riferimento, ovvero tramite il sistema di Autocertificazione on line, il venir meno delle condizioni per beneficiare dell’esenzione per reddito. L’ASUR provvederà all’aggiornamento della posizione dell’assistito nell’Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).

Emergenza Coronavirus, sospensione prestazioni “D”, “P” e Malus

Gli Enti del SSR sono tenuti a garantire esclusivamente le attività improcrastinabili, concentrandole in sessioni dedicate con percorsi esclusivi e sicuri dal punto di vista epidemiologico e, dove possibile, a sospendere temporaneamente e rinviare le attività assistenziali programmate.

Resta confermato il mantenimento di tutte le attività d’urgenza con priorità di ricovero di tipo “A”.

E’ sospesa l’attività specialistica ambulatoriale istituzionale, tranne che per le prestazioni con classe di priorità “U” e “B” e per le prestazioni di controllo non differibili. Le prestazioni con classe di priorità “D” e “P” e quelle prenotate in regime di libera professione intramuraria saranno riprogrammate.

Al fine di evitare situazioni di congestione e promiscuità, che possono portare alla diffusione di malattie a trasmissione aerea, anche gli accessi ai punti prelievo devono avvenire solo previa prenotazione.

Questa disposizione non si applica alle richieste in urgenza o per le seguenti categorie di pazienti: soggetti in terapia anticoagulante orale, soggetti con malattia rara, oncologici, donne in gravidanza, bambini di età inferiore a 14 anni, ai quali sarà sempre garantito l’accesso diretto, assicurando in ogni caso il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

La delibera approvata questa mattina dispone anche la sospensione temporanea delle procedure inerenti il Malus, per il periodo di durata dell’emergenza epidemica.

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