La manovra propone un solo plafond per gli interventi energetici sulla stessa abitazione e un limite specifico per le parti comuni condominiali. Prevista la conferma delle aliquote al 50% e al 36%. Le modifiche devono ancora essere approvate dal Parlamento.
Un tetto unico di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, nel quale far rientrare i diversi interventi agevolati con l’ecobonus. È la novità prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027, destinata a modificare soprattutto i conti di chi programma una riqualificazione energetica articolata, combinando infissi, isolamento e impianti.
Per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite proposto sarebbe invece di 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il punto centrale è il passaggio da massimali differenziati per intervento a un limite complessivo condiviso. Le diverse lavorazioni effettuate sulla stessa abitazione utilizzerebbero quindi il medesimo spazio fiscale.
La proposta è contenuta nell’articolo 4 della manovra, secondo la ricostruzione del testo pubblicata dalla stampa specializzata. Non è ancora una regola definitiva: percentuali e condizioni potranno cambiare durante l’esame parlamentare.
Per le famiglie, la conseguenza potenziale non è l’esclusione automatica degli infissi o delle pompe di calore dal beneficio. È la possibilità che, sommando più interventi, una parte della spesa superi il nuovo plafond e non possa concorrere al calcolo della detrazione ecobonus.
Per questo il cambiamento va valutato sul progetto complessivo, oltre che sul preventivo della singola lavorazione.
Infissi e impianti nello stesso plafond: perché conta la differenza tra spesa e detrazione
Il sistema dell’ecobonus ha finora previsto limiti differenti secondo la tipologia di intervento. Per leggerli correttamente occorre distinguere il massimale di spesa, sul quale si calcola l’agevolazione, dal massimale di detrazione, cioè il beneficio fiscale massimo ottenibile.
Un limite di detrazione di 60mila euro, per esempio, corrisponde matematicamente a una spesa di 120mila euro se l’aliquota applicabile è del 50%. Non significa che quella somma sia sempre interamente agevolabile: restano da rispettare requisiti tecnici e ulteriori limiti pertinenti.
Con la proposta per il 2027, il riferimento diventerebbe invece una spesa complessiva di 96mila euro per unità immobiliare. Finestre, schermature, isolamento e impianti ammessi all’ecobonus concorrerebbero al suo utilizzo.
A titolo illustrativo, un progetto con 70mila euro di lavori sull’involucro e 40mila euro per gli impianti raggiungerebbe 110mila euro. Con il nuovo limite, 14mila euro resterebbero fuori dal plafond ecobonus. Al 50%, la detrazione sul massimo agevolabile sarebbe di 48mila euro.
L’esempio descrive soltanto l’effetto del tetto proposto. Non dimostra che tutte le spese considerate avrebbero avuto diritto alla detrazione nel sistema precedente.
Per verificare l’ammissibilità delle singole opere, il riferimento tecnico resta la documentazione ENEA, che mette a disposizione vademecum distinti per intervento.
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Aliquote al 50% e al 36%: la proroga proposta e le condizioni
Il disegno di legge punta a mantenere nel 2027 le aliquote del 50% e del 36%, senza introdurre l’ipotizzato ritorno generalizzato al 65%.
La distinzione richiede precisione: la maggiorazione al 50% riguarda, secondo il quadro proposto, gli interventi sull’abitazione principale sostenuti dai proprietari o dai titolari di un diritto reale di godimento. Negli altri casi è prevista l’aliquota del 36%.
L’espressione comune “prima casa” non basta quindi a descrivere tutte le condizioni: occorre verificare sia l’utilizzo dell’immobile sia il titolo del beneficiario.
La proroga avrebbe un effetto distinto dal nuovo massimale. La tabella ENEA delle agevolazioni, relativa alla disciplina pubblicata, indica infatti per il 2027 aliquote del 36% o del 30%: la manovra propone di intervenire su questa riduzione già programmata.
Si avrebbero dunque due movimenti contemporanei: percentuali mantenute più favorevoli rispetto alla discesa prevista, ma un plafond unico potenzialmente restrittivo per i progetti maggiori.
Anche il riferimento ai “condizionatori” va interpretato correttamente. L’acquisto di un apparecchio non garantisce da solo l’ecobonus: devono essere rispettate le condizioni dello specifico intervento sull’impianto.
Per chi sostituisce soltanto gli infissi con una spesa contenuta, il nuovo tetto potrebbe non incidere. Una valutazione diversa serve quando il programma comprende più lavorazioni e importi elevati.
Condomini e bonus ristrutturazioni: quali limiti restano separati
Per le parti comuni condominiali, la proposta stabilisce un plafond pari a 40mila euro per ciascuna unità dell’edificio. Un condominio composto da dieci unità avrebbe quindi, nell’esempio più semplice, un limite complessivo di 400mila euro.
È un parametro per determinare la spesa massima dell’intervento comune, non una detrazione individuale di 40mila euro automaticamente spettante a ogni proprietario.
Un’altra distinzione riguarda il bonus ristrutturazioni: il tetto dell’ecobonus resterebbe autonomo rispetto al suo massimale. L’identico riferimento a 96mila euro non trasformerebbe le due agevolazioni in un unico contenitore.
Prima di programmare pagamenti e lavori, sarà quindi necessario ricostruire quali interventi rientrino in ciascuna disciplina, evitando sovrapposizioni e verificando la versione definitiva delle norme.
I documenti ENEA aggiornati nel 2026 approfondiscono requisiti tecnici, spese ammissibili e adempimenti per serramenti, isolamento, pompe di calore e altri interventi. Sono strumenti utili per confrontare le proposte delle imprese con le condizioni dell’incentivo.
Il passaggio decisivo resta l’approvazione della legge di Bilancio. Per chi pianifica una riqualificazione completa, il tema da affrontare già nel preventivo è però concreto: quanto spazio assorbe ogni intervento e quanta spesa complessiva potrebbe restare agevolabile.









