Slitta il parere della commissione Affari europei sul decreto che disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Bruxelles richiama il divieto europeo, mentre il Governo assicura: «L’Italia continuerà a rispettare l’AI Act».
Il voto della commissione Affari europei della Camera sullo schema di decreto legislativo relativo all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia è stato rinviato. Il provvedimento, destinato ad adeguare l’ordinamento italiano al regolamento europeo sull’IA, resta però all’esame del Parlamento.
Dopo il parere favorevole espresso il 29 luglio 2026 dalla commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, il testo è approdato anche nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato. In queste sedi, secondo quanto emerso, l’iter prosegue senza rinvii.
La questione ha assunto una dimensione europea dopo l’intervento della Commissione Ue. Durante il briefing quotidiano, un portavoce ha ricordato che l’identificazione biometrica a distanza in tempo reale negli spazi pubblicamente accessibili è, come regola generale, una pratica vietata dall’AI Act.
Bruxelles non ha tuttavia espresso un giudizio definitivo sul decreto italiano, precisando di non disporre ancora di tutti gli elementi necessari per valutarne la compatibilità con il diritto europeo.
Cosa prevede il decreto italiano sul riconoscimento facciale
Lo schema di decreto disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA nelle attività di polizia e nei procedimenti penali. Tra i punti più delicati figurano il riconoscimento facciale in tempo reale, l’identificazione a posteriori e il trattamento dei dati biometrici.
La parte che ha alimentato maggiormente il confronto politico riguarda la possibilità di integrare tecnologie biometriche nei sistemi di videosorveglianza quando ricorrano esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Secondo le ricostruzioni circolate in Parlamento, in determinati luoghi considerati sensibili i dati biometrici delle persone riprese potrebbero essere conservati fino a sette giorni. Se durante questo intervallo venisse commesso un reato, le informazioni potrebbero essere utilizzate per le attività investigative. In assenza di fatti penalmente rilevanti, dovrebbero essere cancellate.
La misura potrebbe interessare, ad esempio, piazze nelle quali si svolgono manifestazioni, stadi, eventi pubblici o altre aree sottoposte a particolari misure di sicurezza. Proprio la raccolta preventiva di dati riferiti a persone non indagate rappresenta uno dei punti contestati dalle opposizioni.
Il decreto stabilisce inoltre procedure specifiche per il riconoscimento biometrico in tempo reale, prevedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria e la cancellazione dei risultati ottenuti al di fuori dei casi consentiti.
Il testo dovrà comunque completare l’esame parlamentare. Il rinvio del voto alla Camera non equivale alla bocciatura del provvedimento, ma concede ulteriore tempo per approfondire i profili giuridici e le garanzie poste a tutela dei cittadini.
Cosa vieta davvero l’AI Act europeo
La frase della Commissione europea richiede una precisazione. L’AI Act vieta, in linea generale, l’uso da parte delle forze dell’ordine di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblicamente accessibili.
Il divieto, applicabile dal 2 febbraio 2025, mira a impedire forme di sorveglianza biometrica indiscriminata attraverso le quali sia possibile seguire sistematicamente gli spostamenti dei cittadini.
Il regolamento europeo prevede tuttavia alcune eccezioni rigorosamente delimitate. L’identificazione in tempo reale può essere ammessa, nel rispetto di condizioni e autorizzazioni specifiche, per:
- cercare vittime di rapimento, tratta o sfruttamento sessuale e persone scomparse;
- prevenire una minaccia specifica, concreta e imminente alla vita o un attacco terroristico;
- localizzare o identificare persone sospettate di determinati reati gravi.
L’utilizzo deve essere necessario e proporzionato, circoscritto nel tempo e nello spazio e sottoposto, salvo situazioni urgenti, all’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente.
Diverso è il riconoscimento a posteriori, nel quale le immagini già registrate vengono confrontate successivamente con una banca dati. Questa tecnologia non rientra nel medesimo divieto assoluto, ma è classificata tra i sistemi ad alto rischio e deve rispettare requisiti particolarmente severi.
La Commissione europea include tra le pratiche vietate anche la raccolta indiscriminata di immagini da internet o dalle telecamere a circuito chiuso per creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale.
Palazzo Chigi: «L’Italia continuerà a rispettare le norme Ue»
Fonti di Palazzo Chigi hanno assicurato che l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea sul riconoscimento facciale, a partire dall’AI Act, in coerenza con la Costituzione e con i diritti di libertà.
«L’Italia si pone all’avanguardia nella governance dell’intelligenza artificiale», hanno affermato fonti governative, rivendicando l’adozione di una normativa nazionale di sistema e la volontà di promuovere un’IA «centrata sull’uomo e governata dall’uomo».
La deputata di Forza Italia Cristina Rossello, relatrice in commissione Politiche dell’Unione europea, ha sottolineato la delicatezza degli strumenti coinvolti. Per Rossello, l’identificazione biometrica in tempo reale e a posteriori può essere utile per la ricerca di persone scomparse o la prevenzione di minacce imminenti, ma richiede «regole chiare, garanzie solide e piena tutela dei diritti individuali».
Partito democratico e Movimento 5 Stelle hanno invece espresso forti critiche, sostenendo che la conservazione preventiva dei dati biometrici rischierebbe di creare un archivio temporaneo dei volti e degli spostamenti di persone non indagate.
Il Garante Privacy chiede maggiori tutele sui dati biometrici
Sul decreto è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità ha espresso un parere complessivamente favorevole, chiedendo però di rafforzare diversi aspetti della disciplina.
Tra le richieste figurano una definizione più chiara della supervisione umana, maggiori garanzie sulla qualità delle banche dati biometriche e una precisa individuazione delle responsabilità durante le attività di ricerca e sperimentazione.
Il Garante ha inoltre chiesto di essere coinvolto negli spazi di sperimentazione normativa quando vengono trattati dati personali. I sistemi biometrici possono infatti produrre conseguenze particolarmente invasive e presentare errori o distorsioni capaci di colpire in modo diverso specifici gruppi di persone.
Nel proprio parere del 14 luglio 2026, l’Autorità richiama la necessità di bilanciare le esigenze investigative con i principi di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali.
Il confronto parlamentare dovrà quindi chiarire se le garanzie contenute nel decreto siano sufficienti e se la conservazione preventiva dei dati biometrici sia pienamente compatibile con l’AI Act. Il voto rinviato alla Camera rappresenta soltanto una tappa di un iter destinato a proseguire nelle prossime settimane.









