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La Consulta ha dichiarato illegittime due parti della legge italiana sulla cooperazione con la Corte penale internazionale. Il ministro della Giustizia non può lasciare senza risposta una richiesta: deve inoltrarla immediatamente alla Procura generale di Roma oppure opporre un diniego motivato dalla tutela di principi costituzionali preminenti.

Il ministro della Giustizia deve trasmettere immediatamente al procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale. Un eventuale rifiuto è possibile soltanto in circostanze eccezionali e deve essere comunicato subito, in forma motivata e sulla base della necessità di tutelare principi costituzionali preminenti.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 143 del 2026, nata dalla vicenda giudiziaria relativa a Osama Almasri Njeem.

La Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, numero 237, che disciplina la cooperazione dell’Italia con la Corte penale internazionale.

Secondo i giudici costituzionali, la normativa non offriva garanzie sufficienti contro il rischio di inerzia del ministro. In assenza della trasmissione, infatti, il procuratore generale non poteva chiedere alla Corte d’appello di Roma l’applicazione di una misura cautelare o la consegna della persona ricercata.

Cosa stabilisce la sentenza 143 del 2026

La decisione introduce una regola precisa. Quando il ministero della Giustizia riceve una richiesta di cooperazione dalla Corte penale internazionale, deve:

  • trasmetterla immediatamente al procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma;
  • oppure comunicare immediatamente alla stessa Corte d’appello un diniego motivato.

Il rifiuto non può dipendere da una generica valutazione di opportunità politica. Deve essere collegato alla tutela di principi costituzionali preminenti, come i diritti inviolabili della persona o l’identità costituzionale della Repubblica.

La Corte ha chiarito che queste eccezioni devono essere interpretate con particolare rigore. L’obiettivo è evitare che il richiamo a esigenze nazionali diventi uno strumento per sottrarsi liberamente agli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica dello Statuto di Roma.

La scelta del ministro deve inoltre essere esplicita e controllabile. La Consulta ha precisato che un eventuale diniego può essere sottoposto a verifica anche attraverso un conflitto di attribuzione tra potere esecutivo e potere giudiziario.

Perché la decisione riguarda il caso Almasri

Osama Almasri Njeem, cittadino libico ed esponente della polizia giudiziaria di Tripoli, era ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel centro di detenzione di Mitiga.

La Cpi aveva emesso un mandato di arresto il 18 gennaio 2025 e trasmesso la relativa richiesta a sei Stati, tra i quali l’Italia. Almasri fu arrestato dalla Polizia di Stato a Torino il giorno successivo.

Il 21 gennaio la Corte d’appello di Roma dispose la liberazione, ritenendo irrituale l’arresto. Il procuratore generale non aveva infatti potuto presentare una richiesta di custodia cautelare secondo la procedura prevista dalla legge 237 del 2012, perché il ministro della Giustizia non gli aveva formalmente trasmesso gli atti ricevuti dalla Cpi.

Dopo la scarcerazione, Almasri venne espulso e ricondotto in Libia a bordo di un aereo di Stato. La Corte penale internazionale affermò di non essere stata preventivamente informata né consultata dalle autorità italiane.

La Corte d’appello di Roma sollevò quindi la questione di legittimità costituzionale, chiedendo alla Consulta di valutare se il sistema italiano consentisse alla magistratura di procedere anche in caso di mancata trasmissione ministeriale.

La Consulta non elimina il ruolo del ministro

La Corte costituzionale non ha accolto la soluzione che avrebbe consentito alla magistratura di sostituirsi direttamente al ministro in caso di inattività.

Secondo la sentenza, il ministero della Giustizia deve restare il punto centrale di collegamento tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale. Un intervento autonomo dell’autorità giudiziaria rischierebbe di creare procedure prive del necessario coordinamento tra Governo e magistratura.

La Consulta ha però eliminato la possibilità che il ministro rimanga semplicemente inerte o rinvii la decisione senza limiti temporali.

Il ruolo politico e istituzionale del ministro rimane, ma deve essere esercitato entro regole vincolanti: trasmissione immediata oppure diniego altrettanto immediato, esplicito e motivato.

Come si legge nella sentenza della Corte costituzionale, l’azione ministeriale non può essere sottratta alla legge e deve tradursi in decisioni verificabili.

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Perché la vecchia normativa era incostituzionale

La legge del 2012 attribuiva al ministro della Giustizia il compito esclusivo di curare i rapporti con la Corte penale internazionale e di trasmetterne le richieste al procuratore generale.

Non indicava però un termine preciso né prevedeva un rimedio efficace contro il silenzio o il ritardo. Il ministro poteva così bloccare di fatto l’intera procedura senza adottare una decisione formalmente impugnabile.

Per la Consulta, questo possibile stallo non rappresentava un semplice inconveniente pratico, ma un difetto strutturale della normativa.

La cooperazione internazionale riguarda procedimenti per genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione. In questo ambito, ha sottolineato la Corte, non sono tollerabili ritardi arbitrari, silenzi o valutazioni politiche non esplicitate.

L’illegittimità è stata riconosciuta con riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione. Il primo esprime l’apertura dell’ordinamento italiano verso istituzioni che promuovono pace e giustizia tra le nazioni; il secondo impone il rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali quelli derivanti dallo Statuto di Roma.

Cosa non ha stabilito la Corte costituzionale

La sentenza non decide se Almasri dovesse essere consegnato alla Cpi e non accerta responsabilità penali o politiche dei componenti del Governo coinvolti nella vicenda.

La Consulta si è pronunciata sulla compatibilità della legge italiana con la Costituzione, non sulla colpevolezza di singole persone. Non ha quindi annullato retroattivamente la liberazione o il rimpatrio del cittadino libico.

Sono state inoltre dichiarate non fondate le questioni relative agli articoli 11 e 13 della legge 237, che disciplinano l’applicazione della custodia cautelare e la procedura di consegna. Il problema costituzionale riguardava il passaggio precedente: la trasmissione degli atti da parte del ministro.

La conseguenza principale vale per il futuro e per i procedimenti ancora pendenti: una richiesta della Corte penale internazionale non potrà più restare sospesa per l’assenza di una decisione ministeriale.

Il ministro conserverà la possibilità di opporre un limite costituzionale, ma dovrà assumersene formalmente la responsabilità, indicarne subito le ragioni e sottoporre la scelta a un possibile controllo giurisdizionale.

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