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In arrivo due nuove norme antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e per la progettazione e la realizzazione di gallerie. La bozza del 24/07/2018 non ancora in vigore è stata presentata ed esaminata nel corso della riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), aggiorna il DM 10 marzo 1998 e contiene i criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Parimenti, un’altra bozza “Linee guida per la progettazione, realizzazione ed esercizio ai fini antincendio delle gallerie stradali” deve essere esaminata dalla commissione permanente per le gallerie di cui all’art. 4 del D. Lgs. 264/2006. Pareti ignifughe, scale antincendio, pitture intumescenti e porte tagliafuoco: ecco quali sono i sistemi per la protezione passiva.

Antincendio: standard da rispettare

Tutti gli edifici devono essere progettati in modo tale da rispondere a precisi requisiti e standard di sicurezza, in materia di normativa antincendio. Ogni costruzione deve essere progettata ad hoc e deve essere dotata di dispositivi per limitare l’innescarsi e il propagarsi di incendi.

I progettisti degli immobili devono essere formati in materia antincendio e di standard relativi al funzionamento dei sistemi per la protezione dagli incendi. Uno dei testi normativi di riferimento è il Regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) che distingue le attività sottoposte al monitoraggio di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) a seconda della pericolosità.

Il DPR applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d’inizio attività. Nella tabella allegata al DPR vengono elencate 80 attività (tra esse istruzione, commercio, sanità, industria, edifici per uso civile) soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Altro testo normativo da rispettare è il DM 7 agosto 2012, il quale contiene “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

Il DM 20 dicembre 2012 viene applicato agli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Il Decreto Lgs. 139/2006 chiarisce quali sono le funzioni e compiti dei Vigili del Fuoco e il nuovo Codice di Prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) mirante a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi.

Attualmente due bozze normative sono al vaglio delle categorie professionali (CNI, CNGeGL, CNA ecc) per proposte e/o commenti. Si tratterebbe del documento sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro che contiene i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

L’altra bozza contiene le “Linee guida per la progettazione, realizzazione ed esercizio ai fini antincendio delle gallerie stradali”.

Prevenire gli incendi: le misure di protezione passiva

L’insieme delle misure di protezione che non richiedono l’azione di un uomo hanno come finalità la limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo: ecco quali sono le misure di protezione passiva:

  • pannelli tagliafuoco, elementi capaci di impedire la propagazione di un incendio tra area adiacenti,
  • intonaci e pitture intumescenti con funzione ignifuga e isolante,
  • barriere al fumo, sistemi di controllo che mirano ad evitare che il fuoco invada i locali confinanti,
  • porte e chiusure tagliafuoco che impediscono il propagarsi di fumo e fiamme con una buona capacità di isolamento termico,
  • scale di sicurezza antincendio ovvero vie di esodo in edifici multipiano. Non vengono invase da fumo o fiamme in casi di scoppio di eventuali incendi.

 

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