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Decreto Cura-Italia per Coronavirus, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Cura Italia contiene misure straordinarie per la tutela della salute degli italiani e il sostegno all’economia, con atti di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

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Decreto Cura-Italia, i quattro fronti di intervento

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Misure di sostegno all’occupazione

Vediamo, di seguito, le misure volte a sostenere lavoratori e aziende, occupazione e reddito, che riguardano principalmente l’estensione della Cassa integrazione in deroga a tutto il territorio nazionale – e a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi – e una serie di indennizzi rivolti a autonomi, partite IVA, genitori lavoratori; viene previsto anche l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese.

Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi, senza limiti di fatturato, vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse; per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro vengono sospesi i versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo. In aggiunta, per i contribuenti delle 4 province più colpite (Piacenza, Lodi, Cremona, Bergamo) sospensione dell’IVA a prescindere dal fatturato; disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti sulle fatture di marzo ed aprile; sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi; slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica; si sposta dal 28 al 31 marzo 2020 la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata; viene prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate; si sposta dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

La cassa integrazione in deroga deve essere presentata all’Inps entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. All’istanza, va allegato il verbale di accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori interessati.

Possono fare domanda, ad esempio, imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Gli indennizzi per le partite iva

Il Decreto prevede un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone, con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo con almeno 30 giorni di contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50 mila euro, lavoratori agricoli (a patto che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo); restano quindi esclusi dal presente contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri ecc.). Il bonus non è cumulabile con altre misure, ad esempio il reddito di cittadinanza. I potenziali destinatari dovranno presentare la domanda all’Inps in via telematica tramite il sito dell’Inps.

Per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale, compresi i professionisti iscritti agli ordini. 

La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Magistrati onorari in servizio

Nel Decreto Cura-Italia sono previste misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto.

Malattie e permessi

Nel Decreto si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito, infine, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate.

Il settore del trasporto aereo

Per quel che riguarda le misure per il trasporto aereo, è previsto il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore e la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., entrambe in amministrazione straordinaria.

Settore agricolo e pesca

Le misure in favore del settore agricolo e della pesca prevedono la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

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