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Marche – Dal 6 dicembre scorso è ufficialmente entrato in vigore il green pass rafforzato, certificazione che viene rilasciata soltanto a chi è vaccinato o guarito dal covid-19. Il super green pass ha una validità di 9 mesi dall’ultima somministrazione. Nei fatti, la sua introduzione comporta una differenziazione tra regole che valgono per chi è vaccinato o guarito e chi, invece, non è vaccinato. Chi non è vaccinato può continuare a ottenere il green pass «base» con un tampone negativo: valido 72 ore, se molecolare, o 48 ore, se antigenico.

Marche in giallo: le nuove regole

Ristoranti, bar – negozi e attività commerciali – servizi alla persona

Ristoranti e bar

♦ Sono aperti e disponibili per l’asporto o la consegna a domicilio.
♦ Solo chi è in possesso del super green pass, ossia vaccinati o guariti, può sedersi e consumare al chiuso. Per i possessori del super green pass non vale la regola di essere in massimo quattro persone al tavolo.
♦ Consumazione al tavolo all’aperto: sempre consentita, con o senza green pass.
♦ Consumazione al banco: sempre consentita, con o senza green pass.

Negozi e attività commerciali – servizi alla persona

♦ E’ possibile accedere ai negozi che erogano servizi alla persona, oppure a negozi che vendono beni o servizi all’interno o all’esterno dei centri commerciali, senza il green pass. E’ possibile accedere agli uffici pubblici per usufruire dei servizi.

Strutture ricettive (inclusi i bar e i ristoranti delle strutture)

Anche negli alberghi viene richiesto il green pass, che prima non era obbligatorio. Non solo nelle Marche.

♦ L’alloggio negli alberghi è riservato a chi è in possesso di green pass o super green pass.
♦ Il servizio di ristorazione all’aperto non riservato ai clienti dell’albergo è consentito anche senza green pass.
♦ Mentre il servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti dell’albergo è consentito solo con il super green pass.

♦ Il servizio di ristorazione all’aperto e al chiuso, riservato solo ai clienti dell’albergo, è consentito solo con green pass e super green pass.

Attività ed eventi culturali

♦ Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%): al chiuso, consentito solo con green pass rafforzato.
♦ Accesso a mostre, musei, altri luoghi della cultura, archivi e biblioteche: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Mascherine

Torna, in tutte le Marche, l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, oltre che al chiuso. Non è previsto coprifuoco, quindi non ci sono limiti orari alla circolazione. Per circolare non è necessaria l’autocertificazione.

Spostamenti

♦ Sono consentiti tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi nonchè tra Marche e altre Regioni. Non ci sono limiti orari alla circolazione, dato che il coprifuoco è stato abolito a giugno su tutto il territorio nazionale.

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea.
Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea.
Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea): consentito anche senza green pass.

Spostamenti con mezzo proprio: consentiti anche senza green pass.
◊ All’interno del proprio comune,
◊ verso altri comuni della stessa Regione,
◊ e verso altre regioni/province autonome.

Trasporto scolastico.
◊ Minori 12 anni (scuolabus): consentito anche senza green pass.
◊ Dai 12 anni compiuti: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Attività lavorativa e green pass

Per lavorare è sufficiente il green pass base, eccetto per i lavoratori per cui è previsto l’obbligo vaccinale. Anche l’accesso alla mensa aziendale è possibile solo per chi ha il green pass e il super green pass. Non può accedere alla mensa chi è sfornito di certificazione verde.

Stadi ed eventi sportivi

L’accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto): consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Convegni, congressi, fiere e sagre

♦ Sagre e fiere, anche su aree pubbliche: consentito solo con green pass base o rafforzato. 
♦ Convegni e congressi all’aperto e al chiuso: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Attività ludiche o ricreative

Accesso a sale da ballo e discoteche: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose: consentito solo con green pass base o rafforzato. La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

♦ Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose: consentito solo con green pass base o rafforzato. 
Accesso ai centri benessere al chiuso: consentito solo con green pass base o rafforzato.
Anche l’accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche), al chiuso e all’aperto: consentito solo con green pass base o rafforzato.
Accesso a parchi tematici e di divertimento: consentito solo con green pass base o rafforzato. 
Centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

♦ Mentre per centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto: consentito anche senza green pass.
Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Attività sportive in strutture pubbliche o private

Attività sportiva o motoria:
◊ all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici: consentito anche senza green pass.
Al chiuso (palestre, piscine, centri natatori): consentito solo con green pass base o rafforzato. 
All’aperto (piscine e centri natatori): consentito anche senza green pass.

Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, all’aperto e al chiuso: consentito anche senza green pass.
Accesso agli spogliatoi: consentito solo con green pass base o rafforzato. 
Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi all’aperto: consentito anche senza green pass.
♦ Invece per sport di contatto al chiuso: consentito solo con green pass base o rafforzato. 

Sport di contatto all’aperto: consentito anche senza green pass.

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