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Dal periodo d’imposta 2026 cambiano il calcolo e la tassazione dei fringe benefit: percentuali del 50%, 20% e 10%, maggiorazione per i veicoli più vecchi e incremento per gli optional non inclusi nelle tabelle ACI. Le nuove regole riguardano anche parte delle auto assegnate negli anni precedenti.

Nuove regole per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, quindi utilizzabili sia per esigenze lavorative sia per spostamenti personali. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, conosciuto come decreto correttivo Omnibus, modifica il sistema con cui viene determinato il fringe benefit imponibile.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Le disposizioni sulle automobili si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, con regole transitorie anche per alcuni veicoli ordinati o assegnati precedentemente.

Resta il riferimento alle tabelle elaborate ogni anno dall’Automobile Club d’Italia e alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Cambiano però il peso attribuito all’anzianità del mezzo e il trattamento degli accessori non valorizzati dall’ACI.

La novità non determina automaticamente un aumento del 50% delle tasse pagate dal dipendente. Ad aumentare, in determinate condizioni, è il valore imponibile del fringe benefit, sul quale vengono poi calcolati Irpef e contributi.

Come si calcola il fringe benefit sulle auto aziendali

La base di partenza continua a essere il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI per lo specifico modello. Tale importo viene moltiplicato per la percorrenza convenzionale annuale di 15.000 chilometri, indipendentemente dalla distanza effettivamente percorsa dal lavoratore.

Sul risultato si applica una percentuale diversa in base all’alimentazione del veicolo:

  • 50% per le automobili a benzina, diesel, Gpl, metano, full hybrid e per gli altri mezzi non destinatari delle riduzioni;
  • 20% per i veicoli ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria.

Dal valore così ottenuto devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione dell’automobile, comprese quelle riferite agli accessori e agli allestimenti.

Prendendo come esempio un veicolo tradizionale con un costo convenzionale ACI di 6.000 euro annui, il fringe benefit ordinario è pari al 50%, quindi a 3.000 euro. Tale cifra non coincide con l’imposta da versare, ma viene aggiunta al reddito imponibile del lavoratore.

Per un’auto plug-in con lo stesso valore ACI, l’imponibile scende a 1.200 euro; per un’elettrica a batteria si ferma a 600 euro. L’impatto effettivo in busta paga dipende dall’aliquota marginale del dipendente, dalle addizionali e dai contributi applicabili.

Auto con più di cinque anni: quando scatta l’aumento

Una delle modifiche più importanti riguarda la vetustà del veicolo. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore convenzionale del fringe benefit viene incrementato del 50%.

La decorrenza deve essere calcolata con attenzione. Per un’automobile immatricolata nel corso del 2021, i cinque anni successivi sono quelli compresi tra il 2022 e il 2026. La maggiorazione scatterà quindi dal 1° gennaio 2027.

Se il fringe benefit ordinario di un’auto a benzina è pari a 3.000 euro, dopo il superamento della soglia temporale salirà a 4.500 euro. Non significa che il dipendente pagherà 1.500 euro di tasse in più: quella cifra rappresenta l’incremento del reddito imponibile, sul quale saranno applicate le aliquote fiscali e contributive.

La maggiorazione riguarda anche i veicoli elettrici e plug-in. Un fringe benefit di 600 euro relativo a un’elettrica, per esempio, sale a 900 euro una volta superato il limite previsto.

Il nuovo criterio rende possibile applicare il regime convenzionale anche ai veicoli già presenti nella flotta aziendale, senza richiedere che siano nuovi al momento dell’assegnazione. L’età dell’automobile diventa però un dato essenziale da registrare nei sistemi amministrativi e nelle comunicazioni al consulente del lavoro.

Optional e allestimenti: maggiorazione del 5%

Il decreto introduce una regola specifica anche per gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI. Se non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore, il fringe benefit calcolato secondo le regole ordinarie deve essere aumentato del 5%.

La maggiorazione può riguardare, per esempio, particolari dotazioni tecnologiche, pacchetti opzionali o allestimenti installati sul mezzo e non già considerati nel costo chilometrico ufficiale. Non basta, quindi, la semplice presenza di un optional: occorre verificare se sia già incluso nella configurazione censita dall’ACI e chi ne abbia sostenuto il costo.

Riprendendo l’esempio precedente, un fringe benefit di 3.000 euro diventerebbe 3.150 euro in presenza di accessori soggetti all’aumento. Se l’auto avesse anche superato il limite dei cinque anni, il valore di 4.500 euro salirebbe a 4.725 euro.

La disciplina sugli optional si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli rientranti nel regime transitorio. Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 e non è previsto il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.

Quali auto rientrano nel regime transitorio

Per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la disciplina vigente alla fine del 2024, fino al termine del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.

La stessa salvaguardia riguarda i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al dipendente nel corso del 2025. Il regime rimane valido anche se l’automobile viene successivamente attribuita a un lavoratore diverso.

Dopo il limite dei cinque anni, però, anche per questi mezzi scatta la maggiorazione del 50%. Dal 2026 trova inoltre applicazione l’incremento del 5% relativo agli optional non censiti dall’ACI e non acquistati direttamente dal dipendente.

Il decreto disciplina principalmente la determinazione del reddito di lavoro dipendente prodotto dall’utilizzo privato dell’auto. Non va quindi confusa questa modifica con le diverse regole sulla deducibilità dei costi sostenuti dall’impresa, che dipendono dall’articolo 164 del TUIR e dalle condizioni concrete di utilizzo e assegnazione.

Le aziende devono ora controllare data di prima immatricolazione, alimentazione, modello riportato nelle tabelle ACI, optional installati, somme trattenute al lavoratore e data dell’assegnazione. Una classificazione errata può produrre conguagli fiscali e contributivi nelle buste paga successive.

La disciplina completa è contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026.

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