Entro il 1° gennaio i dispositivi di contabilizzazione interessati dalla normativa dovranno consentire la lettura da remoto. Per i condomini è il momento delle verifiche tecniche, ma sulle sanzioni fino a 2.500 euro serve distinguere gli obblighi.
Si avvicina la scadenza per adeguare i sistemi di contabilizzazione dei consumi negli edifici con riscaldamento centralizzato. Entro il 1° gennaio 2027, i dispositivi interessati dalla normativa dovranno consentire la lettura da remoto, permettendo di raccogliere i dati senza dover accedere periodicamente agli appartamenti.
Il riferimento è l’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 102/2014, introdotto dal decreto legislativo 73/2020. Per i dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020, la capacità di lettura da remoto è già prevista; la scadenza del 2027 completa il percorso di adeguamento dei sistemi esistenti, ferme le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza economica.
La novità riguarda la misurazione e contabilizzazione dell’energia termica, non un obbligo generalizzato di sostituire le caldaie. Sono coinvolti, secondo la configurazione dell’impianto, contatori di fornitura, sotto-contatori e sistemi individuali di contabilizzazione.
Per proprietari e amministratori, il primo passo è quindi conoscere le caratteristiche delle apparecchiature presenti. Un dispositivo ancora funzionante potrebbe richiedere un aggiornamento oppure una sostituzione: la scelta dipende dal modello e dalla compatibilità del sistema.
Anche il richiamo alle multe fino a 2.500 euro richiede precisione. Le sanzioni previste per la mancata contabilizzazione non vanno automaticamente sovrapposte al solo mancato adeguamento alla lettura da remoto.
Telelettura del riscaldamento: quali dispositivi devono essere adeguati
La disciplina interessa i servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria forniti attraverso impianti centralizzati o reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, nei casi individuati dalla legge. Non riguarda indistintamente tutti i contatori domestici di elettricità e gas.
Negli edifici possono essere presenti strumenti differenti. I sotto-contatori misurano il consumo relativo alla singola unità immobiliare; i ripartitori sui radiatori vengono utilizzati per attribuire i consumi di riscaldamento tra gli appartamenti. Le valvole termostatiche svolgono invece la funzione di regolare l’afflusso di acqua calda al termosifone.
Per capire quale intervento serva, occorre controllare documentazione tecnica, modello e modalità di acquisizione dei dati. La presenza di un display elettronico non dimostra, da sola, che il dispositivo sia leggibile da remoto.
Se l’apparecchio è predisposto, può essere possibile aggiungere un modulo compatibile. Quando l’aggiornamento non è praticabile, va valutata la sostituzione. Il preventivo dovrebbe chiarire anche come saranno raccolte le letture e quali servizi resteranno a pagamento.
La scadenza trova conferma anche nella direttiva europea 2023/1791, che prevede l’adeguamento o la sostituzione dei contatori e ripartitori non leggibili da remoto entro il 1° gennaio 2027, salvo i casi di inefficienza economica dimostrati secondo il quadro previsto.
L’eventuale impossibilità di intervenire deve quindi essere valutata tecnicamente: una semplice preferenza per mantenere i vecchi dispositivi non equivale a una deroga.
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Multe fino a 2.500 euro: cosa prevede davvero la legge
Il nodo delle sanzioni è nell’articolo 16 del decreto legislativo 102/2014. Il testo prevede importi da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare a carico del proprietario che non installa i sotto-contatori obbligatori, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla normativa.
Un analogo intervallo riguarda la mancata installazione dei sistemi obbligatori di termoregolazione e contabilizzazione individuale sui corpi scaldanti. Sono previste specifiche esclusioni legate a valutazioni tecniche, con le condizioni indicate dalla legge.
Il condominio può inoltre essere sanzionato, sempre da 500 a 2.500 euro, quando non ripartisce le spese secondo le disposizioni applicabili. Queste fattispecie sono riportate nel quadro normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Non emerge invece una sanzione espressamente dedicata alla sola violazione dell’obbligo di lettura da remoto del comma 5-bis. Presentare una multa automatica da 2.500 euro per ogni vecchio ripartitore, dal giorno successivo alla scadenza, sarebbe quindi una semplificazione non sostenuta dal testo esaminato.
Questo non elimina l’obbligo di adeguamento. Significa distinguere la prescrizione tecnica dalle singole violazioni sanzionate, individuando anche il soggetto responsabile.
Per chi possiede un appartamento, la verifica utile riguarda dunque l’intero sistema: presenza dei dispositivi obbligatori, possibilità di lettura remota e correttezza della ripartizione delle spese. Sono aspetti collegati, ma ciascuno richiede un controllo specifico.
Cosa chiedere all’amministratore prima della scadenza
Per arrivare preparati al 2027, è opportuno chiedere all’amministratore una ricognizione dei dispositivi installati e una valutazione del manutentore o del tecnico incaricato. Il documento dovrebbe chiarire quali apparecchi siano già conformi, quali aggiornabili e quali da sostituire.
Nel confronto tra offerte contano il costo iniziale e quello del servizio: letture, manutenzione, gestione dei dati e accesso alle informazioni devono essere descritti con chiarezza. Anche le eventuali limitazioni di compatibilità meritano attenzione prima di deliberare l’intervento.
L’obiettivo della lettura remota è rendere più agevole la disponibilità delle informazioni sui consumi. Tuttavia, non bisogna confondere questa capacità con un monitoraggio necessariamente continuo o con un’applicazione consultabile in tempo reale: le funzionalità dipendono dalla soluzione adottata. Le indicazioni europee distinguono infatti diverse tecnologie di acquisizione dei dati.
La telelettura non garantisce da sola una bolletta più bassa, né elimina automaticamente conguagli o componenti di spesa comuni. Può però aiutare a riconoscere consumi anomali e a gestire il riscaldamento con maggiore consapevolezza.
Il risultato pratico dipenderà dall’affidabilità del sistema e dall’effettiva disponibilità dei dati per gli utenti. Per questo, oltre all’installazione, il condominio dovrebbe verificare come e quando le informazioni saranno comunicate ai residenti.









