La circolare n. 104 chiarisce l’accesso agli scivoli aziendali per chi non aveva contributi al 31 dicembre 1995. Decisiva la verifica dell’importo minimo: l’accompagnamento alla pensione richiede un accordo e il finanziamento del datore di lavoro.
Lasciare il lavoro fino a sette anni prima della pensione, ricevendo una prestazione finanziata dall’azienda, è possibile attraverso l’isopensione, ma soltanto alle condizioni previste dalla normativa. La circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 chiarisce come applicare questi strumenti ai lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, i cosiddetti contributivi puri.
Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riguarda sia l’isopensione sia gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali. Il punto centrale è la verifica della soglia economica richiesta per alcune forme di pensionamento.
Non viene introdotta una pensione anticipata accessibile automaticamente a tutti. Si tratta di prestazioni di accompagnamento, attivate nell’ambito di percorsi aziendali e finalizzate a raggiungere la prima decorrenza pensionistica utile.
Per chi valuta l’adesione, quindi, non basta conoscere l’età o gli anni lavorati. Occorre verificare la posizione contributiva, la pensione di destinazione, l’importo richiesto e la durata massima dello scivolo.
La distinzione è importante anche sul piano economico: durante l’esodo viene erogato un assegno di accompagnamento, mentre la pensione vera e propria decorrerà successivamente, una volta maturate le condizioni previste. L’espressione “sette anni prima” descrive dunque il massimo periodo possibile in determinate circostanze, non un diritto generalizzato.
Isopensione e fondi di solidarietà: quanto dura lo scivolo
L’isopensione, disciplinata dall’articolo 4 della legge 92/2012, permette di accompagnare alla pensione i lavoratori interessati da specifici accordi di esodo. Il finanziamento della prestazione e della contribuzione correlata prevista è a carico del datore di lavoro.
La durata ordinaria massima è di 48 mesi, cioè quattro anni. La circolare ricorda l’estensione a 84 mesi, equivalenti a sette anni, per le prestazioni con decorrenza entro il 1° dicembre 2026.
Per gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali, il limite richiamato è invece di 60 mesi, ossia cinque anni. Non bisogna quindi attribuire indistintamente il tetto dei sette anni a ogni strumento aziendale.
Nel periodo massimo deve rientrare anche l’eventuale finestra mobile, cioè l’attesa tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione. Il percorso deve garantire continuità tra la fine dell’accompagnamento e l’inizio del trattamento previdenziale.
La verifica considera inoltre la gestione previdenziale interessata e la data alla quale sarà raggiunto il diritto.
Per il lavoratore, la conseguenza pratica è che un semplice conteggio degli anni mancanti all’età pensionabile può essere insufficiente. Il calendario deve essere costruito sulla posizione individuale e sulle regole applicabili alla pensione scelta.
La circolare precisa anche che, per i fondi bilaterali, i rispettivi comitati amministratori devono deliberare le ipotesi di accesso in coerenza con le istruzioni dell’Istituto.
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Contributivi puri: come si verifica l’importo minimo
Per chi non aveva contributi al 31 dicembre 1995, alcune pensioni richiedono il raggiungimento di un importo minimo, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi.
L’INPS chiarisce che la verifica prospettica va effettuata alla data di ingresso nell’esodo, utilizzando la contribuzione maturata fino a quel momento, il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta e l’assegno sociale vigente alla stessa data.
Per l’accompagnamento alla pensione di vecchiaia, la prestazione deve raggiungere almeno il valore dell’assegno sociale. Per la pensione anticipata contributiva, valgono invece i moltiplicatori previsti dalla legge, con riduzioni per le lavoratrici madri.
Nel 2026, l’assegno sociale è pari a 546,24 euro mensili. È una prestazione assistenziale non soggetta a IRPEF: in questo contesto il suo importo viene utilizzato come parametro di riferimento.
| Percorso o condizione | Soglia mensile di riferimento nel 2026 |
|---|---|
| Vecchiaia contributiva con requisito d’importo | 546,24 euro |
| Anticipata contributiva: soglia generale, 3 volte | 1.638,72 euro |
| Lavoratrici con un figlio, 2,8 volte | 1.529,47 euro |
| Lavoratrici con almeno due figli, 2,6 volte | 1.420,22 euro |
Le soglie indicano il requisito economico, non l’assegno garantito a ogni aderente. Per ingressi in anni differenti bisognerà utilizzare i valori e le disposizioni allora vigenti.
Il controllo iniziale serve a valutare l’accesso allo scivolo senza attendere il pensionamento effettivo, secondo il criterio statistico-attuariale illustrato dall’Istituto.
Età, contributi e tetto dell’assegno: cosa controllare prima di aderire
Nel 2026, la vecchiaia per i contributivi puri richiede generalmente 67 anni, 20 anni di contributi e il rispetto della soglia economica. È prevista l’alternativa a 71 anni, con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza requisito minimo d’importo.
La pensione anticipata contributiva richiede ordinariamente 64 anni, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e la soglia prevista. Resta distinto il canale anticipato ordinario, che nel 2026 richiede 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Questi valori non devono essere proiettati automaticamente su tutto l’esodo: la circolare richiama già adeguamenti successivi, tra cui l’età di vecchiaia a 67 anni e un mese nel 2027 e 67 anni e tre mesi nel 2028.
Per l’anticipata contributiva opera inoltre il tetto di cinque volte il trattamento minimo. Sulla base del minimo 2026 di 611,85 euro, il riferimento è 3.059,25 euro lordi mensili.
L’INPS precisa che il limite si applica anche alla liquidazione delle prestazioni di accompagnamento interessate e che l’importo dell’assegno resta cristallizzato durante l’esodo.
Prima di aderire occorre quindi ottenere una verifica individuale della decorrenza pensionistica e una simulazione economica, attraverso azienda, INPS e patronato. Il confronto deve considerare sia l’importo durante l’accompagnamento sia quello della pensione futura, insieme alle condizioni dell’accordo aziendale.









