La sentenza n. 169/2026 accoglie il conflitto sollevato dal Senato contro il Tribunale di Matera nel caso dell’ex senatore Saverio De Bonis. Al centro della decisione c’è il procedimento seguito dal giudice, non la legittimità delle dichiarazioni contestate.
Il giudice che respinge un’eccezione di insindacabilità parlamentare deve trasmettere gli atti alla Camera competente, consentendole di pronunciarsi. Non può proseguire direttamente fino alla condanna, saltando il passaggio previsto dalla legge.
È il principio ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169/2026, depositata il 13 ottobre 2026, che ha accolto il conflitto di attribuzione promosso dal Senato contro il Tribunale di Matera. La decisione riguarda il processo per diffamazione aggravata a carico di Saverio De Bonis, senatore all’epoca dei fatti.
La Consulta ha annullato la sentenza di condanna e i provvedimenti individuati nel dispositivo, adottati dopo che la difesa aveva sollevato la questione dell’insindacabilità.
Il punto decisivo, però, va chiarito: l’annullamento non equivale a un’assoluzione nel merito e non stabilisce che quelle dichiarazioni fossero effettivamente protette dall’articolo 68 della Costituzione. La Corte ha esaminato il rispetto delle attribuzioni del Parlamento e della procedura necessaria per valutarle.
La vicenda riporta così al centro un equilibrio delicato: da una parte la libertà di esercizio del mandato parlamentare, dall’altra il diritto delle persone a ottenere tutela quando ritengono di essere state diffamate. Capire che cosa abbia deciso la Consulta significa distinguere questi due piani.
Il caso De Bonis: dal commento su Facebook alla condanna
Il procedimento nasce dalla pubblicazione, sulla pagina Facebook di De Bonis, di un articolo di stampa riguardante un imprenditore, accompagnato da un commento dell’allora senatore.
Come ricostruisce la Corte, il post risaliva al 16 agosto 2021 e riproponeva un articolo del 2006 su un’ipotesi di commercializzazione di grano contaminato. L’imprenditore interessato era stato nel frattempo assolto in sede penale dall’imputazione richiamata nella notizia.
Nel processo per diffamazione aggravata, la difesa aveva sostenuto che le dichiarazioni fossero riconducibili all’attività parlamentare. Aveva quindi chiesto l’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale aveva giudicato infondata l’eccezione, ritenendo le espressioni estranee all’esercizio delle funzioni parlamentari. Aveva poi proseguito il procedimento fino alla sentenza di condanna del 1° marzo 2024.
È proprio questa sequenza a essere stata contestata dal Senato. Secondo il ricorso, il giudice, una volta esclusa l’applicabilità della prerogativa, avrebbe dovuto investire il ramo del Parlamento al quale De Bonis apparteneva al momento dei fatti.
La controversia arrivata alla Consulta riguarda dunque chi debba intervenire e secondo quale ordine. Non basta stabilire se il giudice ritenesse convincente la tesi difensiva: occorre verificare se, nel respingerla, abbia rispettato il procedimento previsto per tutelare le competenze costituzionali delle Camere.
Che cosa prevede l’insindacabilità parlamentare
L’articolo 68 stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La protezione è quindi collegata all’attività svolta, non semplicemente alla qualifica di deputato o senatore.
L’articolo 3 della legge n. 140 del 2003 disciplina l’applicazione della garanzia. La normativa contempla anche attività svolte fuori dal Parlamento, purché connesse alla funzione parlamentare: tra queste, divulgazione, critica e denuncia politica. Il luogo in cui un’opinione viene espressa non risolve, da solo, la questione.
Quando nel processo viene sollevata l’eccezione, il giudice deve valutarla. Se la ritiene fondata, nel procedimento penale pronuncia il proscioglimento secondo le disposizioni applicabili. Se invece non la accoglie, deve trasmettere copia degli atti alla Camera competente.
La legge prevede inoltre una sospensione del procedimento, fino alla deliberazione parlamentare e comunque per non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti. La Camera interessata può disporre una proroga non superiore a 30 giorni. Il passaggio parlamentare, quindi, ha termini espressamente disciplinati.
Nella ricostruzione della Consulta, questo sistema realizza una collaborazione istituzionale: il giudice e il Parlamento esercitano le rispettive competenze, mentre un eventuale contrasto può essere sottoposto alla Corte costituzionale attraverso un conflitto di attribuzione.
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Perché la decisione conta e quali tutele restano
La conseguenza immediata è l’annullamento della condanna e degli altri provvedimenti indicati dalla Consulta. Resta invece distinta la valutazione sulla concreta insindacabilità delle dichiarazioni, sulla quale il Senato non si era pronunciato.
Per questo la sentenza non può essere letta come un riconoscimento automatico di immunità per i commenti pubblicati sui social. Il principio riguarda il percorso da seguire quando viene invocata la protezione costituzionale.
La questione ha comunque un impatto concreto per la persona offesa. Un passaggio parlamentare aggiuntivo incide sul percorso necessario per ottenere una decisione giudiziaria. È qui che emerge la tensione tra tutela della funzione parlamentare e accesso alla giustizia.
La Corte chiarisce però che la persona offesa conserva una possibilità di tutela: se la Camera competente approva una delibera di insindacabilità, può sollecitare il giudice a promuovere un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta.
Il Parlamento, dunque, non dispone di una decisione sottratta a ogni controllo. Il giudice che non condivide la valutazione parlamentare può contestarla nella sede costituzionale.
Gli sviluppi del caso dipenderanno dagli atti successivi e dalle valutazioni delle autorità competenti. Per ora, il risultato certo è procedurale: il Tribunale non poteva sostituire il proprio giudizio negativo sull’eccezione al coinvolgimento del Senato previsto dalla legge. La responsabilità per le dichiarazioni contestate resta una questione distinta dall’annullamento disposto dalla Corte.









