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Decreto Cura-Italia per Coronavirus, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Cura Italia contiene misure straordinarie per la tutela della salute degli italiani e il sostegno all’economia, con atti di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

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Decreto Cura-Italia, i quattro fronti di intervento

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Misure a sostegno del fisco

Vediamo, di seguito, tutte le misure messe in campo dal Decreto a sostegno del fisco, per evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità. Tra le azioni principali, la sospensione e il differimento di versamenti e obblighi contributivi e il riconoscimento di incentivi e premi ai lavoratori.

Tra le altre misure, sono previsti interventi straordinari e urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Pagamento dei mutui

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sull’andamento complessivo del reddito familiare, possono sospendere il pagamento delle rate fino a 18 mesi; le situazioni contemplate sono, ad esempio, la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di invalidità civile uguale o superiore all’80%.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile che sia adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso (di importo non superiore a 250 mila euro) e in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 30 mila euro. Il mutuo, inoltre, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda; è ammissibile che il titolare del mutuo sia in ritardo nel pagamento delle rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione del lavoro o riduzione dell’orario per un periodo di almeno 30 giorni.

Anche lavoratori autonomi e liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa con un’autocertificazione che attesti di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La domanda di sospensione delle rate va presentata alla banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo presente sul sito Consap SpA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltrerà poi la domanda alla Consap che, dopo aver verificato, rilascerà il nulla osta entro 15 giorni.

Sospensione dei versamenti

Sono sospesi, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Sono sospesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). Ciò vale anche per partite iva e liberi professionisti di qualsiasi tipo, ma anche per le associazioni e società sportive e per soggetti che gestiscono, ad esempio, teatri, sale cinematografiche, ricevitorie, centri benessere, che organizzano eventi di qualsiasi tipo, che gestiscono attività di ristorazione, luoghi culturali come musei biblioteche ecc, asili nido, che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o disabili, che gestiscono servizi di trasporto o noleggio mezzi di qualsiasi tipo, che svolgono attività di guida/assistenza turistica, che gestiscono agenzie di viaggio,.

Sono differite le scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo; sono sospesi sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate, così come sono sospesi i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. Infine, è disapplicata la ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.

Essenzialmente, quindi, sono sospese fino al 31 maggio: ritenute sui redditi da lavoro dipendente o autonomo, ritenute sui redditi assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, imposta sul valore aggiunto, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Questi versamenti possono essere pagati entro il 31 maggio, in un’unica soluzione o in 5 rate.

Incentivi e premi ai lavoratori

Il Decreto Cura-Italia prevede premi per i lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40 mila euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Sono introdotti, poi, incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Donazioni

La deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa a quelle effettuate per fronteggiare l’emergenza Covid-19; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30 mila euro.

Affitti

Per quel che riguarda gli affitti commerciali, a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale.

Trasporto stradale e navale

Le disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, prevedono l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020 e il sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

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