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Le procedure operative per la presentazione delle domande relative alla cassa integrazione in deroga sono state rese note dal Fsba. Il contributo è riconosciuto alle aziende che versano in situazioni di difficoltà legate a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti. Come nel caso, ad esempio, di particolari condizioni climatiche o di mercato, da attestare nell’accordo sindacale siglato tra le parti.

Cassa integrazione in deroga: comunicazioni della Cna

La durata dell’assegno ordinario è pari a 13 settimane, da conteggiare nel biennio a decorrere dal primo giorno di effettiva fruizione successivo all’1 gennaio 2022. A questo proposito, Cna Picena precisa che ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero equivale a una giornata di sospensione.

A partire da aprile 2022 la firma sull’accordo sindacale dovrà necessariamente risultare antecedente alla data d’inizio della sospensione. Questo per consentire alla Commissione bilaterale di bacino regionale di ratificare l’accordo in tempo utile. Il verbale andrà inviato via e-mail all’indirizzo bacinoap@ebam.marche.it della Commissione bilaterale di bacino, le cui riunioni sono in programma due volte al mese. Il calendario completo delle attività della Commissione è disponibile qui.

La CNA Picena ricorda che le prestazioni in questione saranno erogate alle aziende in grado di attestare una regolarità contributiva – in presenza di dipendenti – da gennaio 2019. O, nel caso di aziende attive a partire da una data successiva, da un minimo di sei mesi. Altro requisito indispensabile: l’anzianità aziendale del dipendente, pari ad almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. E sarà necessario presentare l’apposito verbale di accordo sindacale, in assenza del quale la domanda verrà messa in revisione.

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