Con la conversione del Decreto Lavoro nella Legge 112/2026 entrano in vigore importanti novità anche in materia di somministrazione di lavoro. Tra le modifiche introdotte dal Parlamento spiccano quelle contenute nell’articolo 16-quinquies, che intervengono sulla disciplina dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione.
L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità alle imprese utilizzatrici e valorizzare il ricorso ai lavoratori già stabilmente assunti dalle agenzie.
I lavoratori a tempo indeterminato non rientrano nel limite dei 24 mesi
La prima modifica riguarda il calcolo della durata massima dei rapporti a termine prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 81/2015.
La nuova norma stabilisce che, nel conteggio dei 24 mesi (o del diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva), saranno considerati esclusivamente i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall’agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato.
Di conseguenza, i periodi di missione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione non concorreranno più al raggiungimento del limite massimo previsto dalla legge.
Una novità che rende più conveniente, per le aziende utilizzatrici, ricorrere a personale già assunto stabilmente dalle agenzie.

Missioni fino a 36 mesi presso lo stesso utilizzatore
La legge introduce inoltre il nuovo comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 81/2015.
La disposizione consente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di svolgere missioni, anche non continuative, presso lo stesso utilizzatore per mansioni dello stesso livello e categoria legale fino a un massimo di 36 mesi, salvo diversa previsione contenuta nel contratto collettivo applicato dall’impresa.
Il nuovo limite decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione.
I periodi precedenti vengono azzerati
La normativa prevede inoltre che i periodi di missione svolti prima del 28 giugno 2026 da lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia non saranno conteggiati ai fini del nuovo limite dei 36 mesi.
In pratica, il conteggio riparte da zero, offrendo alle imprese la possibilità di continuare a utilizzare gli stessi lavoratori senza tenere conto delle missioni già effettuate prima dell’entrata in vigore della riforma.
Libertà di assunzione da parte dell’utilizzatore
L’articolo 16-quinquies ribadisce infine un principio già presente nella normativa: è nulla qualsiasi clausola che limiti, direttamente o indirettamente, la possibilità per il lavoratore somministrato di essere assunto dall’azienda utilizzatrice, sia durante la missione sia al termine del rapporto di somministrazione.
Più flessibilità per imprese e lavoratori
Le nuove disposizioni puntano a incentivare l’utilizzo di lavoratori già assunti stabilmente dalle agenzie di somministrazione, consentendo alle imprese di impiegarli per periodi più lunghi e di valutarne l’inserimento definitivo in organico.
Per le aziende si amplia così la possibilità di programmare il fabbisogno di personale, mentre per i lavoratori aumenta la prospettiva di una futura assunzione diretta presso l’impresa utilizzatrice.









