Articolo
Testo articolo principale

Aperte le adesioni alla definizione agevolata dei debiti degli enti territoriali affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Domande entro il 15 dicembre 2026, pagamenti dal marzo 2027: decisiva l’adesione del Comune o della Regione interessati.

Parte venerdì 16 ottobre 2026 la finestra per aderire alla rottamazione-quinquies degli enti territoriali. La procedura riguarda cartelle relative a entrate di Regioni, Comuni e altri enti locali che hanno scelto di applicare la definizione agevolata ai propri carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, AdER.

Tra i debiti potenzialmente interessati figurano bollo auto, Imu, Tari e multe stradali. Non si tratta però di una sanatoria automatica valida per ogni contribuente: occorre verificare l’ente creditore, l’affidamento del carico e l’effettiva inclusione nella misura.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online fino al 15 dicembre 2026. Dal 15 ottobre è disponibile anche il servizio per richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei debiti definibili e gli importi calcolati in forma agevolata. 

Gli enti che hanno comunicato l’adesione sono circa 1.500. Il primo controllo consiste quindi nel verificare la loro presenza nell’elenco pubblicato dall’Agenzia, leggendo anche le eventuali note.

Per chi ha un debito pendente, la domanda pratica non è soltanto quale tributo non sia stato pagato. Conta soprattutto chi ne cura la riscossione e quando il carico è stato affidato: due posizioni apparentemente simili possono seguire procedure diverse.

Rottamazione bollo auto e multe: quali debiti possono rientrare

L’estensione agli enti territoriali interessa i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, secondo il perimetro previsto dalla normativa.

Il riferimento temporale riguarda quindi l’affidamento alla riscossione, non semplicemente l’anno del bollo, della tassa o della violazione. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

L’applicazione richiedeva un provvedimento dell’ente, da pubblicare sul proprio sito e trasmettere all’Agenzia entro il 31 luglio 2026. 

Per i debiti tributari, la definizione consente di pagare il capitale residuo e le spese previste per notifiche ed eventuali procedure esecutive, senza sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Diverso il trattamento delle multe stradali: la sanzione originaria non viene cancellata. L’agevolazione riguarda interessi, maggiorazioni e aggio secondo le disposizioni applicabili. Non è quindi corretto interpretare la rottamazione come l’eliminazione dell’intera multa.

Sono fuori da questa procedura AdER i tributi riscossi direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati. Per queste posizioni, le amministrazioni possono introdurre definizioni autonome, con proprie regole.

Nel caso del bollo auto, la verifica dell’ente creditore è particolarmente importante: non basta che il proprio Comune abbia aderito per concludere che anche quel debito sia rottamabile. Il prospetto informativo permette di controllare la singola posizione.

BTP Valore ottobre 2026, fissati i tassi: fino al 4,70%, cedola unica al 22,25% per Insieme

Come richiedere il prospetto e presentare la domanda online

Il prospetto informativo può essere richiesto nella sezione “Definizione agevolata – Rottamazione-quinquies enti territoriali” del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

In area riservata si accede con SPID, CIE o CNS; per professionisti e imprese sono previste anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità del servizio.

Dopo la richiesta, il sistema invia entro 12 ore un’e-mail con il collegamento per scaricare il documento, disponibile per cinque giorni.

È possibile procedere anche dall’area pubblica, senza credenziali, compilando il modulo e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso l’invio del prospetto segue la verifica dei documenti da parte degli uffici.

La richiesta del prospetto e la domanda di adesione sono due operazioni distinte: conoscere i carichi definibili non equivale ad aver aderito.

Dal 16 ottobre, nell’area riservata, il servizio propone i debiti rottamabili e consente di selezionare quelli da includere. Il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione o a rate.

Nell’area pubblica occorre invece inserire, tra le altre informazioni, i numeri identificativi delle cartelle, la modalità di pagamento e un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta.

Prima dell’invio conviene controllare attentamente i carichi selezionati e conservare la conferma della presentazione. La scadenza da rispettare è il 15 dicembre 2026.

Pagamenti dal 2027: fino a 54 rate e condizioni per mantenere i benefici

L’Agenzia comunicherà le somme dovute entro il 28 febbraio 2027. Il pagamento potrà avvenire entro il 31 marzo 2027 in un’unica soluzione oppure attraverso un piano fino a 54 rate bimestrali.

Passaggio Scadenza
Presentazione della domanda 15 dicembre 2026
Comunicazione delle somme dovute Entro il 28 febbraio 2027
Pagamento unico o prima rata 31 marzo 2027

La rateizzazione prevede un importo minimo di 100 euro per rata. Il massimo di 54 scadenze non è quindi automaticamente utilizzabile per qualsiasi debito.

Sui pagamenti dilazionati si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027. Per il 2027, dopo marzo, le scadenze sono fissate al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

Il mantenimento dei benefici dipende dai versamenti. La definizione diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento della rata unica, di due rate anche non consecutive oppure dell’ultima rata del piano.

La scelta tra saldo immediato e dilazione deve quindi considerare anche la sostenibilità delle scadenze. Un piano più lungo distribuisce l’impegno, ma comporta interessi e richiede continuità nei pagamenti.

Per i contribuenti, il passaggio iniziale resta la verifica del prospetto: permette di valutare debiti inclusi, risparmio effettivo e importi da sostenere, prima di presentare l’adesione.

TAG: , , , , , , , , ,