Il decreto-legge n. 190 introduce pene da due a cinque anni per la violenza organizzata nelle manifestazioni, con multe fino a 20mila euro. Previste aggravanti per i danneggiamenti e nuove disposizioni sulla responsabilità dei genitori.
È entrato in vigore oggi, 23 ottobre 2026, il nuovo decreto sicurezza: il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 246 del 22 ottobre. Il numero corretto è dunque 246, anziché 167 indicato in alcune segnalazioni. L’articolo finale stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Tra le novità principali figurano il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da gruppi organizzati e interventi sulla disciplina dei minorenni.
Il testo contiene anche disposizioni processuali, misure di prevenzione e un rafforzamento del controllo del territorio a Milano. Le norme sono già operative, mentre il provvedimento dovrà affrontare il passaggio parlamentare per la conversione in legge.
Per comprendere la portata delle modifiche è essenziale leggere insieme tutti i requisiti delle nuove fattispecie: la presenza a una manifestazione non coincide, da sola, con la commissione del nuovo reato.
Violenza organizzata nelle manifestazioni: quando scatta il nuovo reato
Il decreto inserisce nel codice penale l’articolo 420-bis, dedicato alla violenza organizzata durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La disposizione riguarda chi, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone, organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o altri strumenti atti a offendere.
Sono compresi anche il lancio degli oggetti indicati e quello di razzi, fuochi artificiali, petardi o strumenti capaci di nebulizzare gas urticanti.
Il testo richiede però ulteriori elementi: la condotta deve determinare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e causare anche danni alle cose. Per la fattispecie base sono previste la reclusione da due a cinque anni e una multa da 10.000 a 20.000 euro.
Non basta quindi richiamare genericamente la presenza di disordini. Per applicare questa disposizione occorre verificare il gruppo organizzato, la condotta contestata e gli effetti richiesti dalla norma.
L’articolo si apre inoltre con una clausola che fa salva l’applicazione del reato più grave, quando il fatto ne presenti gli elementi.
Una previsione distinta colpisce chi organizza o promuove la formazione del gruppo oppure incita o istiga alle condotte descritte, anche attraverso strumenti informatici o telematici: in questi casi la pena prevista è da quattro a dodici anni di reclusione.
Aggravanti, persone travisate e danneggiamenti di gruppo
Per il nuovo reato la pena aumenta da un terzo alla metà quando gli autori agiscono travisati o con modalità che rendono difficoltosa l’identificazione.
Lo stesso incremento è previsto quando il lancio o l’utilizzo degli oggetti offensivi è diretto contro infrastrutture energetiche, di trasporto, di telecomunicazione o di altri servizi pubblici.
La disposizione comprende inoltre beni adibiti a funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o pubblica utilità, oppure esposti alla pubblica fede.
Il decreto introduce anche l’articolo 635.1 del codice penale, intitolato “Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato”. Per le condotte richiamate dall’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, l’aumento è ancora da un terzo alla metà, se ad agire è un gruppo organizzato, anche occasionalmente, composto da almeno cinque persone.
Le due disposizioni hanno strutture differenti. Il nuovo articolo 420-bis descrive una condotta durante una manifestazione e richiede sia il pericolo concreto per le persone sia il danno alle cose. L’articolo 635.1 aggrava invece le ipotesi di danneggiamento espressamente richiamate, senza limitarsi nel proprio testo alle manifestazioni.
Anche in questo caso, il numero dei presenti non esaurisce la verifica: occorre accertare il carattere organizzato del gruppo e il contributo attribuibile alle singole persone.
Minorenni, genitori e controlli: le altre novità del decreto
Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del codice penale, introducendo per i minori tra 14 e 18 anni una presunzione di capacità di intendere e di volere superabile con prova contraria. Questo non equivale a presumere la colpevolezza: il fatto contestato e la responsabilità individuale devono comunque essere dimostrati.
Per determinati reati commessi da un minore, anche non imputabile, sono previste sanzioni amministrative a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale: da 500 a 1.000 euro, che diventano da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione. Resta la possibilità di provare di non aver potuto impedire il fatto.
Il decreto estende inoltre l’ambito dell’arresto in flagranza differita e modifica alcune regole del procedimento minorile. Per Milano dispone un incremento di 500 militari fino al 31 dicembre 2026. Queste previsioni risultano dal testo del provvedimento pubblicato.
L’entrata in vigore segna l’avvio dell’applicazione delle nuove norme, mentre la conversione potrà confermarle o modificarle. Per cittadini, famiglie e operatori, il riferimento resta il testo approvato: condizioni, limiti ed eccezioni sono parte integrante delle nuove misure, quanto le pene annunciate.









