Attivata la procedura dedicata alle lavoratrici titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo. Si può chiedere l’anticipo dell’età pensionabile oppure un calcolo più favorevole dell’assegno: il beneficio richiede una domanda espressa.
Una nuova procedura INPS consente alle lavoratrici madri titolari di assegno ordinario di invalidità, liquidato con il sistema contributivo, di richiedere le agevolazioni previste per il passaggio alla pensione di vecchiaia. Le istruzioni sono contenute nel messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026, richiamato anche nella comunicazione pubblicata dall’Istituto.
La novità riguarda le modalità di presentazione dell’istanza. Le agevolazioni derivano infatti dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 e permettono, alle condizioni previste, di scegliere tra una riduzione dell’età richiesta per il pensionamento e un coefficiente di trasformazione più favorevole.
Il punto decisivo è che i benefici per i figli devono essere richiesti espressamente, anche quando l’assegno ordinario di invalidità, indicato con la sigla AOI, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. L’automatismo del passaggio pensionistico non sostituisce quindi la richiesta della lavoratrice.
La procedura si chiama “Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia” ed è rivolta alle interessate il cui trattamento è prossimo alla trasformazione.
Per chi si trova in questa situazione, è importante verificare per tempo sia il beneficio da scegliere sia la decorrenza della pensione: il termine per presentare l’istanza dipende dalla propria posizione previdenziale, non da una scadenza unica valida per tutte.
Quali benefici spettano: anticipo dell’età o coefficiente più favorevole
La prima possibilità consiste nell’anticipo del requisito anagrafico di quattro mesi per ogni figlio, fino a sedici mesi complessivi in presenza di quattro o più figli. Il limite massimo è stato innalzato dalla legge di Bilancio 2025, come illustrato dalla circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025.
In concreto, la riduzione è di quattro mesi con un figlio, otto con due e dodici con tre. Con quattro o più figli il beneficio complessivo raggiunge sedici mesi: non aumenta ulteriormente per ogni figlio successivo al quarto.
In alternativa, la lavoratrice può scegliere un coefficiente di trasformazione corrispondente a un’età maggiorata di un anno con uno o due figli, oppure di due anni con almeno tre figli. Questo coefficiente interviene nel calcolo della pensione contributiva, trasformando il montante accumulato in trattamento pensionistico.
Le due agevolazioni sono alternative: una agisce sull’età di accesso, l’altra sul calcolo dell’importo. La maggiorazione dell’età utilizzata per il coefficiente non equivale all’accredito di ulteriori anni di contributi.
La scelta richiede quindi un confronto sulla situazione individuale. Il vantaggio economico non può essere espresso con una percentuale uguale per tutte: occorre considerare i dati della posizione previdenziale e l’effetto delle due opzioni sulla decorrenza e sull’assegno.
Entro quando presentare la domanda: attenzione alla decorrenza
Il precedente messaggio INPS n. 2124 del 26 giugno 2026 aveva chiarito che la richiesta deve essere presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia determinata senza applicare il beneficio per i figli.
Il riferimento è dunque la data in cui il trattamento decorrerebbe senza l’agevolazione. Non basta attendere la trasformazione automatica dell’AOI: la manifestazione di volontà deve arrivare nei termini previsti.
Per esempio, se la decorrenza senza beneficio fosse fissata al 1° dicembre 2026, il termine sarebbe il 30 novembre 2026. È un esempio di applicazione della regola: la data effettiva va verificata sulla singola posizione.
La conseguenza di un invio tardivo è rilevante. Secondo le istruzioni richiamate, in assenza di domanda tempestiva il beneficio non può essere riconosciuto né nella trasformazione d’ufficio né successivamente attraverso la ricostituzione della pensione.
Prima dell’attivazione dell’istanza dedicata, l’INPS aveva previsto una modalità transitoria: utilizzare la domanda di trasformazione dell’assegno, specificando nelle note la tipologia di beneficio richiesto e il numero dei figli. Questa indicazione era riportata anche nella comunicazione ufficiale di giugno.
Chi ha già presentato una richiesta con quella modalità può controllarne lo stato con l’Istituto o con il patronato che ha curato l’invio, così da verificare la situazione della pratica.
Turismo accessibile, in Italia vale 9,8 miliardi: cresce l’impegno delle imprese
Come accedere alla nuova procedura e cosa succede agli importi già pagati
La domanda può essere presentata online sul sito INPS, tramite patronato oppure attraverso il Contact Center. Per l’accesso diretto sono indicate le credenziali SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS.
Il percorso parte da “Pensione e Previdenza”, prosegue con “Domanda di pensione” e “Aree tematiche”, quindi con il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’accesso all’area tematica, occorre selezionare “Nuova prestazione pensionistica” e “Pensione di vecchiaia”.
Per l’assistenza telefonica sono disponibili 803 164, gratuito da rete fissa, e 06 164 164 da rete mobile, con costo secondo il proprio operatore. I canali sono riepilogati nella notizia ufficiale INPS del 2 novembre.
Un ultimo aspetto riguarda l’eventuale retrodatazione della pensione. Se il beneficio determina una decorrenza riferita a mesi nei quali è già stato pagato l’AOI, le somme devono essere coordinate.
Le istruzioni prevedono la revoca dell’assegno dalla decorrenza della pensione e la compensazione delle rate già corrisposte con gli importi pensionistici spettanti per lo stesso periodo, nei limiti della prescrizione. L’eventuale differenza a credito viene liquidata all’interessata. Il riconoscimento dell’agevolazione non comporta quindi il cumulo dei due trattamenti per gli stessi mesi.









