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Aiutare un figlio o regalare denaro a un familiare non comporta automaticamente una tassa. La Cassazione riporta l’attenzione sulle liberalità emerse durante gli accertamenti: contano importo, parentela e natura del trasferimento.

Un bonifico tra parenti non è automaticamente soggetto a un’imposta dell’8%. Un regalo per la laurea, un aiuto per acquistare un’auto e il trasferimento di un patrimonio sono operazioni che richiedono valutazioni differenti. La modalità bancaria rende il pagamento tracciabile, ma non stabilisce da sola il suo trattamento fiscale.

A riaccendere l’attenzione è l’ordinanza della Cassazione n. 15315 del 20 maggio 2026, relativa a un trasferimento di titoli e denaro dalla madre alla figlia. La controversia riguardava oltre 8,2 milioni di euro, non un ordinario contributo alle spese familiari. Il trasferimento era emerso attraverso dichiarazioni rese dalla contribuente durante un procedimento tributario. 

La distinzione è essenziale: non è stata introdotta una nuova tassa su tutti i bonifici familiari. Esiste invece una disciplina delle donazioni e delle altre liberalità che, in determinate condizioni, consente l’applicazione dell’aliquota dell’8%.

Occorre inoltre separare due questioni: le imposte eventualmente dovute e la validità civilistica della donazione. Un trasferimento può presentare problemi di forma nei rapporti tra privati senza diventare, per questo, fiscalmente irrilevante. La semplice assenza del notaio, quindi, non risolve il problema tributario.

Quando il Fisco può applicare l’8% al denaro ricevuto

La norma centrale è l’articolo 56-bis del decreto legislativo 346/1990, modificato dalla riforma del 2024 con disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025.

Per le liberalità considerate dalla disposizione, l’accertamento è consentito quando la loro esistenza risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. In questa situazione si applica l’8% sulla parte che supera la franchigia, quando prevista. La norma mantiene specifiche esclusioni, comprese le donazioni di modico valore disciplinate dal codice civile. 

Non basta dunque affermare che qualsiasi accredito individuato sul conto determini automaticamente questa imposta. Devono ricorrere i presupposti della disciplina applicabile.

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, il punto era anche il significato delle dichiarazioni della contribuente. Non occorreva che definisse espressamente l’operazione una “donazione”: rilevava la rappresentazione di un trasferimento patrimoniale senza contropartita, dal quale risultavano l’arricchimento della beneficiaria e l’impoverimento della madre. 

La legge consente inoltre la registrazione volontaria delle liberalità comprese nella disposizione, con applicazione delle aliquote e delle franchigie ordinarie.

Un autentico regalo di denaro, in quanto tale, non è un compenso da assoggettare a IRPEF. Questo però non esclude l’eventuale imposta sulle donazioni. Se invece il pagamento remunera un’attività, chiamarlo “regalo” nella causale non ne cambia la natura.

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Genitori, fratelli e zii: aliquote e franchigie da conoscere

La tassazione ordinaria delle donazioni dipende dal rapporto tra chi trasferisce il denaro e chi lo riceve.

Per coniuge e parenti in linea retta, come genitori, figli, nonni e nipoti discendenti, l’aliquota è del 4% oltre la franchigia di un milione di euro per beneficiario. Tra fratelli e sorelle si applica invece il 6% oltre 100.000 euro.

Per gli altri parenti fino al quarto grado, compresi zii e nipoti figli di fratelli, e per gli affini ricompresi dalla legge, l’aliquota ordinaria è del 6%, senza franchigia ordinaria. Per gli altri soggetti è dell’8%. In presenza di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro. 

Un esempio chiarisce la differenza. Ipotizzando una donazione imponibile di 120.000 euro tra fratelli, senza precedenti donazioni rilevanti, la base eccedente la franchigia è di 20.000 euro: al 6% l’imposta è 1.200 euro; nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 56-bis, all’8%, diventa 1.600 euro.

La franchigia, però, non riparte da zero a ogni bonifico. Per verificarne la disponibilità devono essere considerate anche le precedenti donazioni dello stesso donante rilevanti secondo la legge. Suddividere una somma in più trasferimenti non crea nuove esenzioni. 

Quando serve il notaio e cosa scrivere nella causale

Sul piano civilistico, le donazioni dirette richiedono normalmente l’atto pubblico, mentre per quelle di beni mobili di modico valore il codice civile ammette un’eccezione.

Non esiste una cifra universale che distingua un regalo modesto da una donazione rilevante. L’articolo 783 richiede di considerare anche le condizioni economiche del donante: lo stesso importo può avere un peso molto diverso per due famiglie.

Le Sezioni Unite, con la sentenza 18725/2017, hanno chiarito che il trasferimento liberale di strumenti finanziari attraverso la banca può configurare una donazione diretta a esecuzione indiretta, soggetta alla forma pubblica salvo il modico valore. Non ogni bonifico è quindi una donazione indiretta in senso civilistico. 

Nella pratica, la causale deve descrivere fedelmente l’operazione: regalo, rimborso di spese oppure prestito, secondo ciò che realmente avviene. Scrivere “prestito infruttifero” non basta se manca un effettivo obbligo di restituzione.

Conservare ricevute, estratti conto e documentazione delle spese aiuta a ricostruire il trasferimento. La causale non sostituisce però l’atto notarile, quando necessario, né garantisce da sola un’esenzione fiscale.

Per somme consistenti, verificare prima forma e tassazione con un professionista consente di proteggere sia chi dona sia chi riceve, evitando che un aiuto familiare diventi una futura controversia.

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