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L’ondata di caldo che sta interessando il Paese spinge l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a richiamare le aziende al rispetto degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza. Con la nota n. 5484/2026, l’INL ricorda che il rischio da calore e da stress termico ambientale non può essere considerato un’emergenza occasionale, ma deve entrare stabilmente nella valutazione dei rischi aziendali e nella pianificazione delle misure di prevenzione.

L’obiettivo è tutelare i lavoratori, soprattutto nei settori maggiormente esposti, come edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali, attività dei rider e tutte le lavorazioni svolte all’aperto o in ambienti privi di adeguato raffrescamento.

Il rischio caldo va inserito nel DVR e nel POS

L’Ispettorato ricorda che il rischio da stress termico deve essere valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, nei cantieri, anche nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), quando previsto.

La valutazione deve tenere conto di diversi fattori, tra cui:

  • attività svolte all’aperto;
  • lavoro nelle ore più calde della giornata;
  • mansioni che richiedono intenso sforzo fisico;
  • utilizzo di dispositivi di protezione che aumentano il calore percepito;
  • caratteristiche del luogo di lavoro;
  • condizioni individuali dei lavoratori, come età, stato di salute e particolari fragilità.

Non sarà sufficiente, però, una valutazione solo formale: durante i controlli gli ispettori verificheranno anche l’effettiva applicazione delle misure previste.

Le misure che le aziende devono adottare

Tra gli interventi organizzativi richiesti figurano la rimodulazione degli orari di lavoro e la riduzione dell’esposizione nelle fasce più calde della giornata.

In particolare, le imprese dovranno valutare:

  • anticipare i turni nelle prime ore del mattino;
  • posticipare le lavorazioni più pesanti;
  • sospendere le attività tra le 12 e le 16 quando il rischio diventa elevato;
  • alternare i lavoratori nelle mansioni più esposte;
  • ridurre i tempi di permanenza al sole.

A queste misure si aggiungono pause obbligatorie in aree ombreggiate o raffrescate, disponibilità costante di acqua fresca e utilizzo di indumenti e DPI il più possibile leggeri e traspiranti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

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Formazione e sorveglianza sanitaria

Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione di lavoratori e preposti, che devono essere in grado di riconoscere tempestivamente i sintomi dello stress da calore e del colpo di calore, oltre a conoscere le procedure di primo soccorso.

Fondamentale anche il ruolo del medico competente, chiamato a individuare eventuali limitazioni o prescrizioni per i lavoratori più vulnerabili, come anziani o persone affette da patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche.

Il coinvolgimento degli RLS e il ruolo del preposto

L’INL ribadisce che la gestione del rischio caldo deve avvenire con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST), la cui consultazione rappresenta un obbligo previsto dalla normativa.

Un ruolo centrale è affidato anche al preposto che, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2008, deve intervenire quando rileva situazioni di pericolo, arrivando, se necessario, a sospendere temporaneamente le attività.

I controlli degli ispettori

Nel corso delle verifiche gli ispettori potranno accertare:

  • la presenza della valutazione del rischio nel DVR e nel POS;
  • la riorganizzazione degli orari di lavoro;
  • la disponibilità di acqua e aree ombreggiate;
  • la formazione del personale;
  • il coinvolgimento del medico competente;
  • la consultazione degli RLS;
  • l’utilizzo di sistemi previsionali come Worklimate.

In assenza di adeguate misure di prevenzione potranno essere adottati provvedimenti prescrittivi e, nei casi più gravi, disposta la sospensione delle lavorazioni fino all’eliminazione delle condizioni di rischio.

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