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Nuovi obblighi per i produttori di determinate categorie di beni, anche fuori garanzia. Chi sceglie la riparazione per un difetto di conformità ottiene dodici mesi aggiuntivi di tutela: come presentare la richiesta e verificare i costi.

Una lavatrice guasta o uno smartphone difettoso potranno avere maggiori possibilità di tornare a funzionare. Dal 22 ottobre 2026 entra in vigore in Italia il decreto legislativo n. 176/2026, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 sul diritto alla riparazione e modifica il Codice del consumo. 

La riforma interviene su due piani: incentiva la riparazione durante la garanzia legale e introduce obblighi per i fabbricanti quando il difetto si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore.

Non significa che qualsiasi prodotto debba essere riparato gratuitamente e senza limiti di tempo. Per l’obbligo del produttore contano le categorie coperte dalle norme europee sulla riparabilità, le condizioni previste e la possibilità tecnica dell’intervento.

Un chiarimento riguarda anche gli acquisti già effettuati. Il decreto stabilisce che le modifiche a specifiche disposizioni sulla conformità e sui rimedi della garanzia si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026. È quindi impreciso attribuire indistintamente questa decorrenza a ogni nuova disposizione. 

Per utilizzare le tutele, il primo passaggio è capire se il problema rientri nella garanzia legale e chi sia il soggetto al quale rivolgersi: venditore e produttore hanno responsabilità differenti.

Prodotti coperti e riparazioni fuori garanzia: chi deve intervenire

L’obbligo di riparazione riguarda i beni per i quali gli atti europei richiamati dalla normativa prevedono specifici requisiti di riparabilità, nei limiti stabiliti da quegli stessi atti.

Tra le categorie interessate figurano lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, aspirapolvere, display elettronici, smartphone e tablet. Per verificare il caso concreto occorre considerare anche il modello e le disposizioni applicabili.

Fuori dalla responsabilità del venditore, il consumatore può chiedere al fabbricante di intervenire. La riparazione deve avvenire gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole, entro un periodo di tempo ragionevole. Se riparare è impossibile, l’obbligo non sussiste.

Quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, la disciplina individua una successione di soggetti responsabili: rappresentante autorizzato nell’Ue, importatore e, in mancanza anche di quest’ultimo, distributore.

I ricambi e gli strumenti messi a disposizione devono avere prezzi che non scoraggino la riparazione. In caso di impossibilità dell’intervento, il produttore può proporre un bene ricondizionato: questa possibilità non equivale a una sostituzione gratuita garantita in ogni situazione. 

Sul piano pratico, conviene inviare una richiesta scritta indicando marca, modello, prova d’acquisto e descrizione del guasto, chiedendo conferma della copertura e delle condizioni del servizio. Conservare la risposta permette di documentare tempi, costi e motivi di un eventuale rifiuto.

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Garanzia legale: dodici mesi in più se si sceglie la riparazione

Se il problema è un difetto di conformità coperto dalla garanzia legale, il riferimento è il venditore. Il consumatore conserva la possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione, secondo le condizioni e i limiti previsti dal Codice del consumo.

La novità è l’estensione una tantum di dodici mesi del periodo di responsabilità del venditore, quando viene effettuata la riparazione per ripristinare la conformità. Il venditore deve informare il cliente della scelta disponibile e dell’eventuale prolungamento della tutela. 

L’estensione non si rinnova automaticamente a ogni intervento e non trasforma qualsiasi danno accidentale in un difetto coperto. Per esempio, una rottura causata da una caduta richiede una valutazione diversa da un difetto di conformità.

La decorrenza del 31 luglio 2026 riguarda espressamente anche questa modifica. Prima di invocarla è quindi utile controllare quando sia stato concluso il contratto. 

Riparazione e sostituzione in garanzia restano rimedi gratuiti alle condizioni di legge. È importante distinguerli dagli interventi fuori garanzia, per i quali può essere richiesto un pagamento.

Per evitare incomprensioni, nella richiesta conviene precisare se si sta denunciando un difetto di conformità e chiedere un documento che descriva l’intervento eseguito. Prova d’acquisto, comunicazioni e ricevuta della riparazione aiutano a ricostruire la posizione del consumatore.

Preventivi, piattaforma europea e benefici ambientali: cosa sapere

Prima di autorizzare un intervento a pagamento, è utile chiarire costo della diagnosi, prezzo della riparazione, tempi e spese accessorie.

La normativa introduce un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che il riparatore può utilizzare per presentare le condizioni. Il modulo è gratuito, mentre l’eventuale attività diagnostica necessaria può avere un costo, da comunicare al consumatore. Le condizioni indicate restano ferme per trenta giorni, salvo accordo per un periodo più lungo.

Il quadro europeo prevede inoltre una piattaforma online, da realizzare entro il 31 luglio 2027, per facilitare l’incontro tra cittadini e servizi di riparazione.

L’obiettivo è ridurre la sostituzione prematura dei beni. Sui numeri ambientali, però, serve precisione: le istituzioni europee indicano 35 milioni di tonnellate di rifiuti e 261 milioni di tonnellate di emissioni climalteranti come conseguenze annuali dello smaltimento prematuro di beni riparabili. Non sono quantità che la riforma garantisce di eliminare integralmente. 

Analogamente, i 12 miliardi di euro annui richiamati dal Parlamento europeo descrivono le perdite per i consumatori associate alla sostituzione anziché alla riparazione. 

Per le famiglie, la possibilità concreta è confrontare alternative più trasparenti: verificare la tutela applicabile, ottenere condizioni scritte e valutare la riparazione prima di acquistare un nuovo apparecchio.

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