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Con la conversione del Decreto Lavoro nella Legge 112/2026 entrano in vigore importanti novità anche in materia di somministrazione di lavoro. Tra le modifiche introdotte dal Parlamento spiccano quelle contenute nell’articolo 16-quinquies, che intervengono sulla disciplina dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione.

L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità alle imprese utilizzatrici e valorizzare il ricorso ai lavoratori già stabilmente assunti dalle agenzie.

I lavoratori a tempo indeterminato non rientrano nel limite dei 24 mesi

La prima modifica riguarda il calcolo della durata massima dei rapporti a termine prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 81/2015.

La nuova norma stabilisce che, nel conteggio dei 24 mesi (o del diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva), saranno considerati esclusivamente i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall’agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato.

Di conseguenza, i periodi di missione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione non concorreranno più al raggiungimento del limite massimo previsto dalla legge.

Una novità che rende più conveniente, per le aziende utilizzatrici, ricorrere a personale già assunto stabilmente dalle agenzie.

lavoratori a tempo indeterminato

Missioni fino a 36 mesi presso lo stesso utilizzatore

La legge introduce inoltre il nuovo comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 81/2015.

La disposizione consente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di svolgere missioni, anche non continuative, presso lo stesso utilizzatore per mansioni dello stesso livello e categoria legale fino a un massimo di 36 mesi, salvo diversa previsione contenuta nel contratto collettivo applicato dall’impresa.

Il nuovo limite decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione.

I periodi precedenti vengono azzerati

La normativa prevede inoltre che i periodi di missione svolti prima del 28 giugno 2026 da lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia non saranno conteggiati ai fini del nuovo limite dei 36 mesi.

In pratica, il conteggio riparte da zero, offrendo alle imprese la possibilità di continuare a utilizzare gli stessi lavoratori senza tenere conto delle missioni già effettuate prima dell’entrata in vigore della riforma.

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Libertà di assunzione da parte dell’utilizzatore

L’articolo 16-quinquies ribadisce infine un principio già presente nella normativa: è nulla qualsiasi clausola che limiti, direttamente o indirettamente, la possibilità per il lavoratore somministrato di essere assunto dall’azienda utilizzatrice, sia durante la missione sia al termine del rapporto di somministrazione.

Più flessibilità per imprese e lavoratori

Le nuove disposizioni puntano a incentivare l’utilizzo di lavoratori già assunti stabilmente dalle agenzie di somministrazione, consentendo alle imprese di impiegarli per periodi più lunghi e di valutarne l’inserimento definitivo in organico.

Per le aziende si amplia così la possibilità di programmare il fabbisogno di personale, mentre per i lavoratori aumenta la prospettiva di una futura assunzione diretta presso l’impresa utilizzatrice.

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